COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 36. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO G. CAROTENUTO – GARA MONTESARCHIO / G. CAROTENUTO DEL 22.12.2012 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 36. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO G. CAROTENUTO – GARA MONTESARCHIO / G. CAROTENUTO DEL 22.12.2012 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; sentita la reclamante, nella riunione del 21 gennaio 2013, sentito altresì il direttore di gara nella stessa riunione, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 63 del C.R. Campania, del 3 gennaio 2013, pag. 1200, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della squalifica per 6 gare al calciatore della reclamante, sig. Dapolito Antonio (“per aver strattonato un avversario e successivamente colpito con una gomitata al torace ed un pugno al volto”). Con atto spedito mediante raccomandata postale il 10.1.2013 e pervenuto al C.R. Campania in data 22 gennaio 2013, la società G. Carotenuto propone reclamo avverso la decisione citata. La società sostiene, nel proprio atto e in sede di audizione, che il direttore di gara non ha avuto cognizione dell’intera dinamica dell’episodio in esame, che il sig. Dapolito non ha precedenti, né è mai stato accusato di gesti di violenza, e che vi è sproporzione tra la sanzione inflitta allo stesso e quella (tre giornate) applicata al calciatore della squadra avversaria, espulso contestualmente. Il direttore di gara, nel confermare quanto scritto nel rapporto, ha precisato che ha visto tutta la scena e che l’innanzi nominato sig. Dapolito, lontano dall’azione di gioco, ha strattonato e poi colpito un avversario, il quale, a sua volta, in reazione, gli dava uno schiaffo al volto. Preso atto delle dichiarazioni dell’arbitro, nonché nel doveroso rapporto equitativo tra l’infrazione commessa e la conseguenziale sanzione, questa C.D.T. ritiene congruo e conforme ai principi di equità ridurre a quattro giornate di gara la sanzione inflitta dal G.S.T. al calciatore Dapolito Antonio. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dall’U.S. G. Carotenuto, di ridurre a quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Dapolito Antonio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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