COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 37. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. E. RENZULLI SAN MICHELE – GARA POL. E. RENZULLI SAN MICHELE I SCAMPITELLA DEL 25.11.2012 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
37. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. E. RENZULLI SAN MICHELE – GARA POL. E.
RENZULLI SAN MICHELE I SCAMPITELLA DEL 25.11.2012 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l'inammissibilità dell'atto di impugnazione.
Invero, la società reclamante ha trasmesso il ricorso, a mezzo fax, in data 7.12.2012 e,
successivamente, a mezzo raccomandata postale, in data 11.12.2012, non rispettando, quindi, il
termine prescritto dall'art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (settimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 51 del 29.11.2012, con il quale è stata resa
nota la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, impugnata con il reclamo in esame). P.O.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul
conto della società Pol. E. Renzulli San Michele.
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