COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 38. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PADULI – GARA PADULI / SPORTING GUARDIA DEL 3.11.2012 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 38. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PADULI – GARA PADULI / SPORTING GUARDIA DEL 3.11.2012 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; sentita la reclamante, nella riunione del 17 dicembre 2012; sentito altresì il direttore di gara nella riunione del 14 gennaio 2013, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale, n. 39 del C.R. Campania, dell’ 8 novembre 2012, pag. 746, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 3.2.2013 al calciatore della reclamante sig. Zotti Pierluigi (perché “protestava, rivolgeva ingiurie e minacce all’indirizzo dell’arbitro e poneva in essere un evidente tentativo di aggressione del medesimo, non riuscendovi perché trattenuto dai compagni”). Con atto spedito mediante raccomandata postale il 15.11.2012 e pervenuto al C.R. Campania in data 19 novembre 2012, la società Paduli propone reclamo avverso la decisione citata. La società sostiene, nel proprio atto e in sede di audizione, che il sig. Zotti non ha assolutamente tentato di aggredire l’arbitro, non ha pronunciato minacce né parole offensive, ma ha soltanto chiesto chiarimenti, non venendo trattenuto dai compagni, ma soltanto da questi invitato ad uscire. Invece, il direttore di gara, nel confermare quanto scritto nel rapporto, ha precisato che il sig. Zotti, capitano della sua squadra, alla notifica dell’espulsione, tentava di aggredirlo, non riuscendovi perché trattenuto dai compagni, minacciandolo (nel rapporto di gara si legge: “ti devo dare uno schiaffo. Ti mando in coma”) prima di uscire dal campo. Alla luce delle dichiarazioni dell’arbitro, che fanno piena prova, la Commissione ritiene non potersi nemmeno parzialmente accogliere la richiesta della reclamante. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla S.S.C. Paduli; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della nominata società Paduli.
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