COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81 del 22.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della POLISPORTIVA OPICINA (Campionato di Seconda categoria) in merito alle sanzioni della squalifica per quattro gare effettive del proprio calciatore PERUSIN Michele (in C.U. n° 73 del 04.01.2013).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81 del 22.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della POLISPORTIVA OPICINA (Campionato di Seconda categoria) in merito alle sanzioni della squalifica per quattro gare effettive del proprio calciatore PERUSIN Michele (in C.U. n° 73 del 04.01.2013). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 73 dd. 04.01.20132 il G.S.T. infliggeva al calciatore PERUSIN Michele la squalifica per quattro gare effettive “ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S.”, sulla base della seguente motivazione: “Espulso per aver rivolto diversi insulti all’arbitro con linguaggio blasfemo, non ottemperava al provvedimento se non dopo l’intervento dei propri compagni di squadra dopo un paio di minuti; uscendo dal terreno di gioco reiterava ingiurie e linguaggio blasfemo ancora nei confronti dell’arbitro.” Fatti avvenuti il 23.12.2012, nel corso della gare A.S.D. Moraro - Polisportiva Opicina. Con reclamo di data 11.01.2012 la POLISPORTIVA OPICINA impugnava tale decisione, lamentando una eccessiva asprezza della sanzione, anche alla luce di una ricostruzione dei fatti parzialmente difforme dalla refertazione arbitrale. Nello specifico, la reclamante affermava che il PERUSIN sarebbe stato “giustamente” espulso dal direttore di gara, in quanto avrebbe ecceduto nelle proteste successive alla convalida di un goal della squadra avversaria: negava tuttavia che lo stesso calciatore avesse mantenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, così come affermava che l'abbandono del terreno di gioco era stato ritardato esclusivamente perchè il PERUSIN, stupito dall'espulsione, si era attardato a commentare l'accaduto con i suoi compagni. Sulla base di tali argomentazioni, la reclamante chiedeva quindi una congrua riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore, mentre non formulava richiesta di audizione. Il reclamo è infondato, per i motivi di seguito esposti. La condotta addebitata al PERUSIN non può essere contestata sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti posto che, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., “i rapporti dell’arbitro (...) e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Ed invero, nel caso di specie, il referto arbitrale è molto preciso nel riportare le frasi, dall'indubbio tenore ingiurioso, rivolte dal calciatore al direttore di gara e reiterate anche dopo essere uscito dal recinto di gioco. Allo stesso modo il referto indica chiaramente, senza possibilità di dubbio alcuno, che il PERUSIN, alla notifica dell'espulsione, ritardava l'uscita dal terreno di gioco esclusivamente per protestare con l'Arbitro, ottemperando al provvedimento espulsivo solo a seguito dell'intervento dei compagni di squadra. A completare il quadro concorrono, secondo quanto riportato dal direttore di gara, le reiterate espressioni blasfeme proferite dal calciatore.- Alla luce della documentazione in atti, la decisione del G.S.T. appare pertanto congrua e meritevole di conferma. P.Q.M. La C.D.T.- FVG dichiara infondato il reclamo, conferma la decisione assunta dal G.S.T. e dispone l'addebito della relativa tassa.
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