COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 82 del 24.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Massimo BOZ, Presidente della Società A.S. RISANESE; b) A.S. RISANESE.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 82 del 24.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Massimo BOZ, Presidente della Società A.S. RISANESE; b) A.S. RISANESE. Il deferimento. Con Racc. A/R dd 30.07.2012 ai sensi dell' art. 32 c.4° del C.G.S., venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T. i seguenti soggetti : - a) Massimo BOZ nella sua qualita di Presidente della societa sportiva A.S. RISANESE per rispondere “della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 49 lett. c) NOIF e degli artt. 23 e 24 nr. 2 lett. a) del Regolamento L.N.D., cosi come integrati dal C.U. nr. 1 C.R. Friuli Venezia Giulia LND per non aver presentato, entro il termine ordinatorio del 16.07.11 la documentazione attestante la disponibilita del campo da gioco, requisito indispensabile per l’iscrizione dell’A.S. RISANESE al campionato dilettanti per la 1^ Categoria, organizzato dal C.R. Friuli Venezia Giulia LND per la S.S. 2011/2012”; - b) la Societa A.S. RISANESE per rispondere, a titolo di responsabilita diretta ai sensi dell’art. 4 c. 1° del C.G.S., dell’ illecito disciplinare ascritto al proprio Presidente Il deferimento conseguiva all’attivita di indagine svolta dalla Procura Federale a seguito di segnalazione del Presidente del Comitato Reg. F.V.G. della L.N.D. circa l’inosservanza da parte dell’A.S.D. RISANESE del termine ordinatorio del 16.07.2011 entro il quale la stessa avrebbe dovuto fornire l’attestazione della disponibilita di un impianto sportivo omologato in vista dell’iscrizione al campionato di 1^ Categoria per la stagione 2011/2012. La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 20.12.2012. Il dibattimento. All’udienza del 20.12.2012 davanti alla C.D.T. sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota ed il Sig. Massimo BOZ per se ed in rappresentanza della Societa A.S. RISANESE. Le conclusioni. La Procura Federale ha concluso per la declaratoria di responsabilita dei deferiti e per l’irrogazione della sanzione di € 120,00 nei confronti dell’A.S. RISANESE e per quella di giorni 15 di inibizione nei confronti del sig. Massimo BOZ. Quest’ultimo, sia per se che per la Societa sportiva da lui rappresentata, ha chiesto il proscioglimento dall’incolpazione dovendosi il ritardo considerare giustificato per essere stata la documentazione di cui si discute rilasciata dal Comune di Pavia di Udine solo in data 18.07.2011 e quindi successivamente alla scadenza del 16.07.2011 indicata nel C. U. n° 1 del 01.07.2011. La motivazione. La A.S. RISANESE ha documentato di aver prontamente presentato presso il Comune di Pavia di Udine, cui appartiene l’impianto sportivo dove essa disputa gli incontri casalinghi del campionato di 1^ Cat., l’istanza rivolta ad ottenere, dal Sindaco, l’attestazione di disponibilita di un campo da gioco omologato. L’A.S. RISANESE ha dimesso una nota del Sindaco del Comune di Pavia di Udine il quale fa carico all’Ente della responsabilita del ritardo e precisa che “gli uffici comunali, a causa di verifiche tecniche che dovevano essere effettuate... non sono stati in grado di predisporre in tempo utile” la dichiarazione di concessione in uso del terreno di proprieta comunale per la stagione calcistica 2011/2012 che risulta essere stata approntata il 15.07.2011 e consegnata alla richiedente il 18.07.2011 con il n°. Prot. 9761. Il giorno successivo (19.07.2011) tale dichiarazione e stata inoltrata dall’A.S. RISANESE al C.R. FVG con lettera accompagnatoria anticipata via fax. L’A.S. RISANESE, nella missiva dd 14.07.11 con la quale aveva trasmesso al C.R. FVG l’importo riguardante l’iscrizione al campionato di 1^ Cat. ed alla Coppa Regione, aveva opportunamente preannunciato di aver richiesto ma di non essere ancora in possesso della dichiarazione di disponibilità del campo da parte del Comune di Pavia di Udine; dichiarazione che avrebbe trasmesso nei giorni successivi non appena la stessa le fosse stata rilasciata. Il ritardo ascritto alla societa deferita appare quindi giustificabile in relazione ai termini ristretti di presentazione stabiliti dal C.U. n° 1 ed al tempo occorso per procurarsi la documentazione di cui trattasi presso l’Amministrazione Comunale competente, la cui condotta, non essendo ovviamente consentito alla richiedente di interferire nell’esercizio del potere amministrativo riservato agli organi comunali, si pone come factum principis impeditivo dell’osservanza del termine stabilito. Tanto premesso, vista la dichiarazione rilasciata dal Comune di Pavia di Udine in data 18.07.2011, ritiene la C.D.T. che nessuna responsabilita possa essere ascritta ai deferiti per il ritardo nell’assolvimento dell’incombente di cui trattasi. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide: Ritenuto che la documentata esimente comporta l’infondatezza del deferimento nei confronti del Sig. Massimo BOZ in ordine ai fatti a lui ascritti, dispone il non luogo a procedere nei suoiconfronti e per l’effetto il non luogo a procedere nei confronti dell’A.S. RISANESE.
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