COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATINA SCALO CIMIL AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BAGNATO SALVATORE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 52 DEL 10.1.2013 (Gara: CALCIO SEZZE – LATINA SCALO CIMIL del 5.1.2013 – Campionato Calcio a Serie D di Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATINA SCALO CIMIL AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BAGNATO SALVATORE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 52 DEL 10.1.2013 (Gara: CALCIO SEZZE – LATINA SCALO CIMIL del 5.1.2013 – Campionato Calcio a Serie D di Latina) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con cui la società LATINA SCALO chiede l’annullamento dell’ammenda ed una riduzione della squalifica al calciatore BAGNATO SALVATORE, assumendo che i propri sostenitori sarebbero esenti da addebiti e il giocatore, dopo l’espulsione, avrebbe abbandonato tranquillamente il terreno di giuoco. Considerato che, dagli atti ufficiali, si evince, per contro, che sostenitori della reclamante tenevano nei confronti dell’arbitro, una condotta reiteratamente offensiva e gravemente minacciosa e che il calciatore BAGNATO, dopo essere stato espulso per ingiurie e minacce all’arbitro, reagiva al provvedimento, assumendo un comportamento gravemente minaccioso. Avuto riguardo che, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., il contenuto degli atti ufficiali costituisce fonte primaria di prova; ritenuto quindi che le argomentazioni poste in essere dalla reclamante, non appaiono attendibili e altresì adeguate le sanzioni comminate; questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento, confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it