COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATINA SCALO CIMIL AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BAGNATO SALVATORE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 52 DEL 10.1.2013 (Gara: CALCIO SEZZE – LATINA SCALO CIMIL del 5.1.2013 – Campionato Calcio a Serie D di Latina)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 137 del 24.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATINA SCALO CIMIL AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA PER 5 GARE A
CARICO DEL CALCIATORE BAGNATO SALVATORE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO
DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 52 DEL 10.1.2013
(Gara: CALCIO SEZZE – LATINA SCALO CIMIL del 5.1.2013 – Campionato Calcio a Serie D
di Latina)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con cui la società LATINA SCALO chiede l’annullamento
dell’ammenda ed una riduzione della squalifica al calciatore BAGNATO SALVATORE, assumendo
che i propri sostenitori sarebbero esenti da addebiti e il giocatore, dopo l’espulsione, avrebbe
abbandonato tranquillamente il terreno di giuoco.
Considerato che, dagli atti ufficiali, si evince, per contro, che sostenitori della reclamante tenevano
nei confronti dell’arbitro, una condotta reiteratamente offensiva e gravemente minacciosa e che il
calciatore BAGNATO, dopo essere stato espulso per ingiurie e minacce all’arbitro, reagiva al
provvedimento, assumendo un comportamento gravemente minaccioso.
Avuto riguardo che, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., il contenuto degli atti ufficiali costituisce fonte
primaria di prova;
ritenuto quindi che le argomentazioni poste in essere dalla reclamante, non appaiono attendibili e
altresì adeguate le sanzioni comminate;
questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento, confermando le decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATINA SCALO CIMIL AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BAGNATO SALVATORE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 52 DEL 10.1.2013 (Gara: CALCIO SEZZE – LATINA SCALO CIMIL del 5.1.2013 – Campionato Calcio a Serie D di Latina)"