COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ T.D. SANTA MARINELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DONATI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 52C5 DEL 2.1.2013 (Gara: T.D. SANTA MARINELLA – VALENTIA del 22.12.2012 – Campionato C5 Serie C2)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 137 del 24.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ T.D. SANTA MARINELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DONATI ALESSIO ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 52C5 DEL 2.1.2013
(Gara: T.D. SANTA MARINELLA – VALENTIA del 22.12.2012 – Campionato C5 Serie C2)
La Commissione Disicplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società T.D. SANTA MARINELLA ritiene eccessiva la
sanzione in titolo, assumendo che il calciatore DONATI, dopo l’espulsione, non avrebbe tentato di
colpire l’arbitro.
Considerato che il contenuto degli atti ufficiali smentisce l’assunto della reclamante, in quanto
risulta che il DONATI, alla notifica dell’espulsione per offese all’arbitro, tentava di colpirlo con uno
schiaffo, non riuscendovi per l’intervento di un compagno di squadra.
Tenuto conto che quanto descritto nel referto è fonte primaria di prova, per cui appaiono infondate
le doglianze della reclamante e parimenti congrua la sanzione inflitta al DONATI.
Detto ciò, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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