COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. PEGASO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 1°.2.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE SIMEONE MARCO, DI SQUALIFICA PER 7 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SARACINO MICHELE E PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI PECIAROLO ALESSIO E COSTA FABIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 126 DEL 10.1.2013 (Gara: PEGASO – FUTBOL MONTESACRO del 6.1.2013 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 137 del 24.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. PEGASO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 1°.2.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE SIMEONE MARCO, DI SQUALIFICA PER 7 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SARACINO MICHELE E PER 4 GARE A CARICO DEI
CALCIATORI PECIAROLO ALESSIO E COSTA FABIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 126 DEL 10.1.2013
(Gara: PEGASO – FUTBOL MONTESACRO del 6.1.2013 – Campionato II Categoria)
La Società PEGASO ha contestato le decisioni con cui il primo giudice ha sanzionato i propri
tesserati come a margine, minimizzando gli episodi a loro addebitati e riconducendoli a sole
minacce o a frasi di protesta verso il Direttore di gara.
La ricorrente sostiene, in particolare, che il Dirigente SIMEONE avrebbe rivolto all’arbitro
esclusivamente espressioni ironiche; il calciatore SARACINO, espulso per doppia ammonizione,
avrebbe soltanto minacciato l’arbitro senza alcun tentativo di violenza e i suoi compagni di squadra
PECIAROLO e COSTA, l’uno si sarebbe limitato a pacate proteste, mentre l’altro sarebbe immune
da ogni addebito.
La Società PEGASO conclude con la richiesta di riduzione delle sanzioni a carico dei calciatori
SARACINO e PECIAROLO e l’annullamento di quelle a carico del Dirigente SIMEONE e del
giocatore COSTA.
La reclamante, ritualmente convocata presso questo Organo di Giustizia Sportiva, come da sua
richiesta, non si è presentata all’audizione.
Si fa presente, in via preliminare, che ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. non è impugnabile in alcuna
sede l’inibizione al Dirigente SIMEONE, in quanto inferiore ad un mese.
Dalla lettura degli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) si è rilevato che il
SARACINO, dopo l’espulsione, ha tenuto nei confronti dell’arbitro un comportamento gravemente
e reiteratamente offensnivo, minaccioso ed intimidatorio, mentre i compagni di squadra
PECIAROLO e COSTA rivolgevano al Direttore di gara espressioni ingiuriose, minacciose ed
intimidatorie.
Da quanto descitto pur essendo insussistenti le doglienza della Società PEGASO , le sanzioni
offrono margini di ridimensionamento, non essendo la condotta dei calciatori accompagnata da
tentativi di violenza nei riguardi dell’arbitro, per cui questa Commissione
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo relativo al Dirigente SIMEONE MARCO.
Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato della Società F.C.PEGASO riducendo le squalifiche
a carico dei calciatori SARACINO MICHELE da 7 a 5 gare e dei calciatori COSTA FABIO e
PECIAROLO ALESSIO da 4 e 3 gare.
La tassa reclamo va restituita.
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