COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANDREA DORIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MECOZZI PIETRO E PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RENGA ANDREA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 33 C5 DEL 9.1.2013 (Gara: ANDREA DORIA – SPORTING CLUB MARCONI del 22.12.2012 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANDREA DORIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MECOZZI PIETRO E PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RENGA ANDREA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 33 C5 DEL 9.1.2013 (Gara: ANDREA DORIA – SPORTING CLUB MARCONI del 22.12.2012 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società ANDREA DORIA ha contestato le decisioni in epigrafe sostenendo che il calciatore MECOZZI, dopo l’espulsione, non si sarebbe comportato in modo offensivo e minaccioso verso l’arbitro, limitandosi a concitate proteste, mentre RENGA, dopo l’espulsione, per fallo di gioco, avrebbe lasciato tranquillamente e velocemente il terreno di gioco. Conclude con la richiesta di annullamento delle sanzioni relativa ai due atleti e in subordine ad una sostanziale riduzione delle stesse. Dall’esame degli atti di gara, si evince che effettivamente sia il MECOZZI sia il RENGA hanno tenuto comportamenti assai censurabili meritevoli senzaltro delle sanzioni irrogate, ma che possono essere ricondotti entro limiti di minore entità. Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di accogliere il ricorso in titolo e, per l’effetto, riduce le squalifiche nei riguardi di MECOZZI PIETRO da 5 a 4 gare e di RENGA ANDREA da 4 a 3 giornate. La tassa va restituita.
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