COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL MADAMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015 A CARICO DEL CALCIATORE RUGGERI MICHELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 26 DEL 22.11.2012 (Gara: SETTEVILLE CASEROSSE – CASTELMADAMA del 18.11.2012 – Campionato Jun. Prov. Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 137 del 24.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL MADAMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015 A CARICO DEL CALCIATORE RUGGERI MICHELE
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 26 DEL 22.11.2012
(Gara: SETTEVILLE CASEROSSE – CASTELMADAMA del 18.11.2012 – Campionato Jun.
Prov. Roma)
La Commissione Disicplinare
visto il reclamo in epigrafe, osserva:
il calciatore RUGGERI MICHELE si è dogliato della squalifica inflittagli in primo grado, assumendo
di essersi limitato a spingere l’arbitro, dopo l’espulsione per somma di ammonizioni.
Il RUGGERI chiede quindi una sostanziale riduzione della squalifica stessa.
Sono stati letti gli atti ufficiali ed è stato sentito l’arbitro . E’ risultato con chiarezza, contrariamente
a quanto assunto dal RUGGERI, che lo stesso, dopo l’espulsione, ha colpito l’arbitro con un forte
pugno al viso, causandogli intenso dolore.
Tanto premesso, ritenute inattendibili le lamentele della reclamante ed adeguata la sanzione
comminata, questa Commissione Disicplinare Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dal calciatore RUGGERI MICHELE e, pertanto, di confermare la
decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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