COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24.01.2013 Delibera DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 19/ 1/2013 QUILIANO A.S.D. – VIRTUSCULMVPOLISESTRI

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24.01.2013 Delibera DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 19/ 1/2013 QUILIANO A.S.D. - VIRTUSCULMVPOLISESTRI Il Giudice Sportivo Premesso che all'inizio della seconda frazione di gara la società Virtusculmvpolisestri, nella persona del Dirigente accompagnatore BEVEGNI Alessandro decideva di non proseguire la partita, come da dichiarazione allegata al referto arbitrale; Ritenuto che, su espressa richiesta del direttore di gara, il Dirigente Accompagnatore della Virtusculmvpolisestri rilasciava apposita dichiarazione scritta, allegata al referto arbitrale, nella quale si legge che, "al termine del p.t. (disputato in condizioni climatiche avverse) un giocatore della Virtusculmvpolisestri all'interno dello spogliatoio ha accusato un malessere con conseguente svenimento. Altri giocatori della squadra, considerato il freddo pungente, accusavano geloni alle mani e manifestavano, oltre alla preoccupazione per il compagno, di non riuscire a disputare il secondo tempo". Considerato che, contrariamente a quanto asserito dal Dirigente della Virtusculmvpolisestri l'arbitro specifica, invece, che vi erano le condizioni ambientali per poter disputare il secondo tempo nonostante avesse ripreso a piovere ed il campo fosse pesante. Preso atto che la decisione di questo Giudice deve essere basata sulla certificazione del Direttore di gara, unico ad avere la facoltà di decidere se sospendere o meno una partita per avverse condizioni climatiche o per impraticabilità del campo, anche se devono sempre considerarsi di primaria importanza il rispetto della salute e della vita umana che sono alla base dei valori portanti di qualsiasi disciplina sportiva ma, tuttavia agli atti ufficiali non risultano elementi inconfutabili di quanto dedotto dal Dirigente della Virtusculmvpolisestri non essendo stata prodotta alcuna documentazione medica a supporto di quanto dichiarato, né tanto meno la decisione di non proseguire la gara risulta condivisa anche dai dirigenti della società avversaria. Ritenuto altresì che, nello specifico, non risulta nemmeno pervenuto preannuncio di reclamo da parte della società Virtusculmvpolisestri e che, di conseguenza deve prendersi atto delle dichiarazioni del Direttore di gara, connotate da fede privilegiata rispetto alle versioni di parte, PQM -visto l'art.53, comma 2 delle N.O.I.F.; -visti gli artt. 16 comma 1 e 17, comma 1 del C.G.S.; delibera di infliggere alla Società VIRTUSCULMVPOLISESTRI la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 e penalizzazione di 1 punto. Nel caso di specie, tenuto conto comunque delle motivazioni di carattere umano volte alla tutela della salute di ragazzi in giovane età, questo Giudice non ritiene di applicare ulteriori sanzioni.
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