COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società US SAN LUIGI Camp. Allievi Prov. Gir. B gara del 23-12-2012 tra US San Luigi / Castelleonese C.U. n. 23 della Delegazione di Cremona datato 10-1-2013. La società US SAN LUIGI ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica, l’ammenda di euro 25,00 e l’inibizione al dirigente accompagnatore, CAMPARI Fabio sino al 25.1.2013, lamentando che il campo non era agibile e che l’arbitro non ha comunque concesso un tempo, ritenuto, a suo dire, congruo, per consentire la disputa della gara.La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, anche alla squadra avversaria, rileva : dal rapporto arbitrale e dal relativo supplemento, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge che l’arbitro ha richiesto ai dirigenti della società reclamante di sistemare il campo alle ore 9,10 e che, alle ore 10,15, dopo aver constatato che il campo non era stato reso agibile, ha lasciato liberi i calciatori.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società US SAN LUIGI Camp. Allievi Prov. Gir. B gara del 23-12-2012 tra US San Luigi / Castelleonese C.U. n. 23 della Delegazione di Cremona datato 10-1-2013. La società US SAN LUIGI ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica, l'ammenda di euro 25,00 e l'inibizione al dirigente accompagnatore, CAMPARI Fabio sino al 25.1.2013, lamentando che il campo non era agibile e che l'arbitro non ha comunque concesso un tempo, ritenuto, a suo dire, congruo, per consentire la disputa della gara.La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, anche alla squadra avversaria, rileva : dal rapporto arbitrale e dal relativo supplemento, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge che l'arbitro ha richiesto ai dirigenti della società reclamante di sistemare il campo alle ore 9,10 e che, alle ore 10,15, dopo aver constatato che il campo non era stato reso agibile, ha lasciato liberi i calciatori. Considerato che la mancata disputa della gara deve essere imputata alla società reclamante la quale non ha reso agibile il terreno di giuoco, ottemperando a quanto impartito dall'arbitro nel pieno rispetto delle procedure previste dal regolamento di gioco, la decisione del GS merita di essere confermata. Tutto quanto premesso, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it