COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 23.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. SAN MARCO SERVIGLIANO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PORTO POTENZA CALCIO/SAN MARCO SERVIGLIANO DEL 5.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 106 del 9.1.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 23.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. SAN MARCO SERVIGLIANO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PORTO POTENZA CALCIO/SAN MARCO SERVIGLIANO DEL 5.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 106 del 9.1.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore DE MINICIS Danilo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. San Marco Servigliano chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi avrebbe rivolto l’espressione offensiva come stizza verso se stesso e non all’arbitro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore De Minicis Danilo responsabile della violazione ascrittagli, per avere, senza dubbio alcuno, offeso il direttore di gara con l’espressione di cui al referto; • ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. San Marco Servigliano e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore DE MINICIS Danilo a due giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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