COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 23.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CENTOPRANDONESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CENTOPRANDONESE/PORTO D’ASCOLI DEL 5.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 106 del 9.1.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 23.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CENTOPRANDONESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CENTOPRANDONESE/PORTO D’ASCOLI DEL 5.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 106 del 9.1.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore DE SANTIS Claudio, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un avversario. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Centoprandonese chiedendo, previo riconoscimento dell’involontarietà della condotta contestatagli e dei buoni precedenti del proprio tesserato, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica inflittagli. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore De Santis responsabile della violazione ascrittagli, con le modalità puntualmente descritte dall’ufficiale di gara; • ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. c) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale, diminuita per la ritenuta sussistente attenuante della provocazione, come correttamente applicata dal primo Giudice. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Centoprandonese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it