COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3.1. A.S.D. POLISPORTIVA VASTOGIRARDI – AMMENDA CON DIFFIDA (GARA VASTOGIRARDI – FORNELLI DEL 3.01.2013 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 13^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3.1. A.S.D. POLISPORTIVA VASTOGIRARDI – AMMENDA CON DIFFIDA (GARA VASTOGIRARDI – FORNELLI DEL 3.01.2013 – CAMPIONATO ECCELLENZA - 13^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La ricorrente, ascoltata in sede di trattazione, come da espressa richiesta, ha negato che ci siano stati cori razzisti indirizzati dal pubblico verso un calciatore avversario, ma ha ammesso che solo per alcuni minuti il pubblico ha rivolto al calciatore dei cori di “BU” di scherno quando questi entrava in possesso del pallone, e richiedendo la riduzione della ammenda e la revoca della diffida. A sostegno di quanto sostenuto ha fatto presente che vi è contrasto tra le risultanze del supplemento di referto arbitrale e del rapporto del Commissario di campo, che, a detta della ricorrente, indica anche che il calciatore in questione “non è affatto un uomo di colore”. Nel merito si rileva che l’arbitro nel suo supplemento di referto riferisce che i tifosi del Vastogirardi hanno proferito frasi a sfondo razziale verso il calciatore avversario e riporta le frasi dette ogni qualvolta il medesimo si avvicinava verso la zona dove sostavano i tifosi e prendeva parte attiva al gioco. Inoltre, il direttore di gara ha riportato un altro specifico episodio dello stesso tenore verificatosi durante il secondo tempo in occasione di un lieve infortunio del calciatore che lo ha costretto a cure mediche a bordo campo. La completezza e la chiarezza del contenuto del documento non permettono a questa C.D. di poter dare credito alla versione della ricorrente, che, come sopra detto, riconosce comunque che cori di scherno ci sono stati. In merito al sostenuto contrasto tra le risultanze dei documenti allegati al referto arbitrale, si fa presente che il contenuto del rapporto del Commissario di campo, per costante giurisprudenza in materia, può essere solo considerato rafforzativo delle annotazioni del direttore di gara e ritenuto documento privilegiato di prova circa il comportamento dei sostenitori per i fatti ed i comportamenti non visti dall'arbitro. Nel caso in esame in esso viene riportato che ci sono stati “ululati e versi tipo “BU”BU” quando il calciatore avversario riceveva il pallone “solo perché aveva la pelle olivastra e più scura degli altri", così confermando di fatto gli episodi verificatisi. Quanto sopra, pertanto, porta a ritenere che i cori ci sono stati, anche se solo da parte di pochi tifosi, e che la società deve essere sanzionata applicando il disposto dell'articolo 11, comma 3, 3^ periodo ultima parte, del C.G.S., che riporta la sanzione minima dell'ammenda di euro 500,00. Considerato, inoltre, che nel ricorso nulla viene riportato in merito al comportamento tenuto dai propri sostenitori verso l’arbitro ed un suo assistente per tutta la durata della gara, che pure è stato riportato nella decisione del G.S. e considerato ai fini della quantificazione della ammenda, si ritiene che la sanzione della ammenda di lire 600,00 euro da questi inflitta per i due distinti comportamenti dei sostenitori del Vastogirardi non può subire riduzioni. In merito, invece, alla diffida, questa C.D. ritiene che non poteva essere inflitta unitamente alla ammenda, sia perché i fatti relativi al comportamento tenuto dai tifosi verso l'arbitro ed il suo assistente non appaiono di gravità tale da richiederla e sia perché per i cori e per le frasi a sfondo razziale indirizzati verso un calciatore avversario il C.G.S. prevede la specifica sanzione della ammenda, quando non ricorre la recidiva. P.Q.M. delibera di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla società A.S.D. Polisportiva Vastogirardi e per l'effetto annulla la sanzione della ammenda con diffida inflittagli dal G.S. e sanziona la suddetta società con la sola ammenda nel limite fissato dal G.S. di euro 600,00. Nulla per la tassa non versata.
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