COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – LATTANZI Massimo, Presidente della ASD Charvensod Aosta Calcio per violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 38, comma 1, N.O.I.F., per aver consentito o, comunque, non impedito al tecnico abilitato sig. Manfrin Andrea, nella stagione 2011-2012, di svolgere attività di allenatore a favore della Charvensod Aosta Calcio, pur non essendo in costanza di tesseramento con la stessa società; – la società ASD Charvensod Aosta Calcio per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva e diretta della violazione dell’art. 4 commi 1-2 C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed al tecnico Manfrin Andrea.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - LATTANZI Massimo, Presidente della ASD Charvensod Aosta Calcio per violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 38, comma 1, N.O.I.F., per aver consentito o, comunque, non impedito al tecnico abilitato sig. Manfrin Andrea, nella stagione 2011-2012, di svolgere attività di allenatore a favore della Charvensod Aosta Calcio, pur non essendo in costanza di tesseramento con la stessa società; - la società ASD Charvensod Aosta Calcio per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva e diretta della violazione dell’art. 4 commi 1-2 C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed al tecnico Manfrin Andrea. Con atto del 4 maggio 2012 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i soggetti in epigrafe indicati per le violazioni ivi contestate. All’udienza del 18 gennaio 2013 (proveniente da rinvio disposto all’udienza 28 settembre 2012 a fronte del legittimo impedimento a comparire del deferito), avanti questa Commissione compariva. l’avv. Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale. Il deferito faceva pervenire comunicazione scritta con la quale si scusava per la mancata presentazione (dovuta ad impegni precedentemente assunti) e richiamava le argomentazioni a difesa già avanzate in sede di accertamento. Il Procuratore Federale illustrava gli esiti delle indagini e concludeva chiedendo la condanna di tutti i soggetti deferiti alle seguenti sanzioni: - 2 mesi di inibizione per LATTANZI Massimo; - 300 euro di ammenda per la società Charvensod Aosta Calcio. MOTIVI DELLA DECISIONE Appare assodata la responsabilità dei soggetti deferiti. Il fatto è incontrovertibile e, nella sostanza, non viene smentito dalle asserzioni difensive avanzate dal presidente della società signor Lattanzi. Costui, ancora in sede di comunicazione scritta in data 16.01.2013 fatta pervenire alla Commissione, riconosce che “il signor Manfrin Andrea non prestava più attività tecnica della società”. Salvo poi fornire una giustificazione che non può di certo avere portata scriminante (“… fungeva solamente da traghettatore nelle prime gare per rendere meno traumatico per i ragazzini il passaggio al nuovo allenatore … quindi la sua messa in distinta è stato solamente un mero errore formale”). Le finalità (quand’anche non censurabili) della condotta non sottraggono i soggetti deferiti alle loro responsabilità, derivanti dal chiaro disposto delle norme richiamate, assolutamente applicabili al caso in oggetto. Le sanzioni richieste dalla Procura Federale appaiono proporzionate alla gravità della condotta e meritevoli di accoglimento P. Q. M. La Commissione Disciplinare, applica a LATTANZI Massimo la sanzione di 2 mesi di inibizione ed alla società ASD Charvensod Aosta Calcio la sanzione dell’ammenda di euro 300,00.
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