COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES Gara: A.S.D. NEW TEAM CELLAMARE – A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE del 22 Dicembre 2012. (Reclamo della A.S.D. NEW TEAM CELLAMARE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente SUGLIA Pasquale di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 27 Dicembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES Gara: A.S.D. NEW TEAM CELLAMARE – A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE del 22 Dicembre 2012. (Reclamo della A.S.D. NEW TEAM CELLAMARE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente SUGLIA Pasquale di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 27 Dicembre 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; effettuati i necessari accertamenti; ritenuto che il comportamento meramente antisportivo del dirigente SUGLIA Pasquale può ritenersi punito con la sanzione della inibizione fino al 27 Marzo 2013 P.Q.M. D E L I B E R A - Ridursi al 27 Marzo 2013 la inibizione inflitta al dirigente SUGLIA Pasquale della società A.S.D. NEW TEAM CELLAMARE; - non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del recalmo
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