COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: U.S. VERNOLE – A.S.D. NUOVA VIRTUS LECCE del 6 Gennaio 2013. (Reclamo della U.S. VERNOLE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 10 Gennaio 2013 della Delegazione Provinciale di Lecce).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: U.S. VERNOLE – A.S.D. NUOVA VIRTUS LECCE del 6 Gennaio 2013. (Reclamo della U.S. VERNOLE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 10 Gennaio 2013 della Delegazione Provinciale di Lecce). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; effettuati i necessari accertamenti; rilevato che la società reclamante non ha allegato al reclamo l’attestazione dell’invio del ricorso stesso alla controparte da effettuarsi con lettera raccomandata o mezzo equipollente ai sensi dell’art. 45 n. 5 del Codice di Giustizia Sportiva per cui il reclamo va dichiarato inammissibile P.Q.M. D E L I B E R A - dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società .S. VERNOLE e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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