COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: U.S. VERNOLE – A.S.D. NUOVA VIRTUS LECCE del 6 Gennaio 2013. (Reclamo della U.S. VERNOLE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 10 Gennaio 2013 della Delegazione Provinciale di Lecce).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 24.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
Gara: U.S. VERNOLE – A.S.D. NUOVA VIRTUS LECCE del 6 Gennaio 2013. (Reclamo della
U.S. VERNOLE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico
della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del
10 Gennaio 2013 della Delegazione Provinciale di Lecce).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
effettuati i necessari accertamenti;
rilevato che la società reclamante non ha allegato al reclamo l’attestazione dell’invio del ricorso
stesso alla controparte da effettuarsi con lettera raccomandata o mezzo equipollente ai sensi
dell’art. 45 n. 5 del Codice di Giustizia Sportiva per cui il reclamo va dichiarato inammissibile
P.Q.M.
D E L I B E R A
- dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società .S. VERNOLE e per l’effetto
addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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