COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 24.01.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO • gara del 20/ 1/2013 FERRINI – HALLEY ASSEMINI 80

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 24.01.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO • gara del 20/ 1/2013 FERRINI - HALLEY ASSEMINI 80 Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, inclusi il supplemento di rapporto arbitrale e la dichiarazione scritta della società Halley Assemini ad esso allegata su espressa richiesta del direttore di gara, rileva che: al minuto 34' del primo tempo il calciatore Tonut Memet Nicu veniva sanzionato con un provvedimento di ammonizione a seguito di un gesto di protesta plateale contro una decisione arbitrale e nel medesimo frangente il dirigente accompagnatore ufficiale della società Halley Assemini 80 si rivolgeva al direttore di gara asserendo che dalla "panchina" della società Ferrini fossero stati indirizzati insulti di natura discriminatoria nei confronti dello stesso calciatore Tonut Memet Nicu e che se gli stessi si fossero ripetuti, "sarebbero stati costretti a ritirare la squadra". Il direttore di gara, che nella sua relazione riferisce di non essere stato in grado di percepire tali espressioni verbali e quindi di essersi trovato nell'impossibilità di adottare alcun provvedimento in merito, non poteva far altro che invitare ad un comportamento più sereno tutti i presenti, ricevendo in tale occasione assicurazioni da parte dell'allenatore della società di casa, il quale garantiva che simili condotte non si sarebbero verificate nel prosieguo dell'incontro. La gara proseguiva quindi per i pochi restanti minuti, sino al termine della prima frazione di gioco. Notando che, alla scadenza del tempo di riposo, la squadra dell'Halley Assemini 80 non aveva ancora fatto rientro sul terreno di gioco per la disputa del secondo tempo, il direttore di gara si recava presso lo spogliatoio ad essa assegnato, all'interno del quale scorgeva il calciatore Memet Tonut Nicu che piangeva nel contesto di un inusuale e assoluto silenzio da parte dei compagni di squadra. L'allenatore della squadra ospite comunicava quindi all'arbitro che "i suoi giocatori non sarebbero scesi in campo per proseguire la gara". Pochi minuti dopo, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della soc. Halley Assemini 80 confermava l'indisponibilità della propria società a continuare la gara, poiché oltre al calciatore Memet Tonuc Nicu, anche il resto della squadra "era scossa" in conseguenza della situazione creatasi. Preso atto di tale irrevocabile decisione ed acquisita, ad ulteriore conferma di ciò, dichiarazione scritta a firma del capitano della società Halley Assemini 80, l'arbitro decretava dunque la definitiva sospensione della gara; Considerato, in via preliminare, che al momento della supposta condotta discriminatoria denunciata dalla società Halley Assemini, il direttore di gara non era stato in grado di udire alcuna espressione connotabile come tale e che per tale motivo non sussistono riscontri oggettivi che possano porre a carico della società Ferrini o di suoi tesserati alcun rilievo di carattere disciplinare; Acclarato che nell'ordinamento calcistico nessuna norma consente ad una squadra di rinunciare alla prosecuzione di una gara o di non riprendere il gioco se non in conformità alle disposizioni arbitrali e ritenuto, peraltro, che non possa essere investito di rilevanza disciplinare a carico dei tesserati il gesto di spontanea solidarietà nei confronti di un compagno di squadra emotivamente turbato, seppur, per quanto agli atti, solo asseritamente vittima di un eventuale, e non ufficialmente provato, comportamento discriminatorio; Osserva che: -dagli atti ufficiali non emergono riscontri probatori a conferma dell'episodio denunciato dalla società Halley Assemini 80 che, a dire della stessa, sarebbe stato all'origine della situazione successivamente manifestatasi all'interno degli spogliatoi, conseguentemente alla quale veniva assunta la decisione di rinunciare alla prosecuzione della gara; -pertanto negli atti ufficiali si rileva, all'origine della sospensione della gara, esclusivamente la condotta della società Halley Assemini 80 che, pur non disconoscendo la situazione di turbamento che si veniva a creare all'interno del suo spogliatoio, non giustificava la decisione di non riprendere il gioco al termine dell'intervallo di gara; PQM, DELIBERA - di sanzionare, ai sensi dell'art. 53 delle NOIF, la società Halley Assemini 80 con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 4-1, maturato sul campo al momento della sospensione, poiché più favorevole alla società Ferrini, e con un punto di penalizzazione in classifica; - di non irrogare ulteriori pene accessorie a carico della società Halley Assemini 80, e di non adottare alcun provvedimento disciplinare a carico dei suoi tesserati in considerazione dell'eccezionalità della situazione e del contesto in esame come sopra motivato.
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