COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 300 del 22.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°89/A A.S.D. IGEA VIRTUS BARCELLONA (ME), avverso squalifica fino al 31.10.2013 calciatore Ravidà Marco – Campionato Promozione Girone “B” Gara Igea Virtus Barcellona/Spadaforese del 06/01/2013 – C.U. N° 280 del 10/01/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 300 del 22.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°89/A A.S.D. IGEA VIRTUS BARCELLONA (ME), avverso squalifica fino al 31.10.2013 calciatore Ravidà Marco - Campionato Promozione Girone “B” Gara Igea Virtus Barcellona/Spadaforese del 06/01/2013 – C.U. N° 280 del 10/01/2013 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Igea Virtus Barcellona, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata. In particolare la reclamante chiede che la sanzione venga ridotta in relazione al fatto che si sarebbe trattato di un gesto sì violento ma dovuto alla vigoria dell’entrata determinata dalla tensione della gara, non connotato dalla volontà diretta a causare un grave danno fisico all’avversario. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che la chiesta audizione del calciatore Ravidà Marco non è ammissibile in quanto non è il reclamante. Sempre in via preliminare si osserva che il rapporto dell’arbitro, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1, fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione di svolgimento di gare. Inoltre non è ammissibile la richiesta di acquisire e visionare il filmato della gara non ricorrendone i presupposti in quanto, come più volte ribadito da questa Commissione Disciplinare, i filmati possono essere utilizzati, quale mezzo di prova, solo nel caso in cui questi offrano piena garanzia tecnica e documentale e dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione (art. 35 comma 1.2 C.G.S.). Nel merito, ed in particolare dalla lettura del rapporto dell’arbitro, unico documento utilizzabile, si evince che l’intervento è stato connotato non solo da una particolare vigoria ma anche quando il calciatore avversario, per la dinamica dell’azione, non era più in possesso del pallone per averlo nel frattempo calciato. A seguito di detto intervento quest’ultimo ha subito una grave lesione che ne ha determinato il ricovero. Ciò posto, pur considerando la gravità del comportamento posto in essere dal Ravidà, si ritiene che la squalifica debba essere rideterminata in termini più equi, dovendosi comunque tenere conto del suo ruolo di capitano, in quanto l’intervento in questione, se pur dalle conseguenze gravi, appare comunque connotato certamente da una colpa grave in quanto egli doveva rappresentarsi che intervenendo in maniera così vigorosa sul calciatore avversario avrebbe potuto causargli dei gravi danni fisici, come in effetti è poi avvenuto. In ragione delle superiori considerazioni si ritiene rideterminare la squalifica come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del reclamo squalifica il calciatore Ravidà Marco fino al 21 aprile 2013. Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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