COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 300 del 22.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 93/A A.S.D. NUOVA INDIPENDENTE (ME), avverso squalifica calciatore Sig. Cutroneo Christian fino al 15/07/2013 – Gara 3^ categoria girone C ME Francavilla/Nuova Indipendente del 05/01/2013 – C.U. N° 34 del 10/01/2013 D.P.Me.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 300 del 22.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 93/A A.S.D. NUOVA INDIPENDENTE (ME), avverso squalifica calciatore Sig. Cutroneo Christian fino al 15/07/2013 - Gara 3^ categoria girone C ME Francavilla/Nuova Indipendente del 05/01/2013 – C.U. N° 34 del 10/01/2013 D.P.Me. La Società A.S.D. Nuova Indipendente propone appello avverso al provvedimento sopra indicato, sostenendo che il calciatore Sig. Cutroneo si è limitato a proteste verbali e a “una tiratina di maglietta” dell'arbitro, solo al fine di attirarne l'attenzione dopo l'espulsione e senza alcuna conseguenza fisica nei suoi confronti. Chiede pertanto che la sanzione sia ridotta. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue. A norma dell'art. 35 n. 1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto è dato leggere che il Sig. Cutroneo, all'11° del 2° tempo, veniva espulso perché per protesta avverso ad una decisione tecnica, spingeva e strattonava l'arbitro, insultandolo e cercando poi di aggredirlo nonostante l'intervento di alcuni compagni di squadra. Il predetto reiterava poi la condotta, indugiando ad abbandonare il terreno di gioco e poi continuando negli insulti, dall'area antistante gli spogliatoi, fino all'arrivo dei carabinieri. Sono pertanto da disattendere le considerazioni difensive perchè non rispondenti alle risultanze ufficiali. La sanzione va comunque contenuta nei limiti di cui in dispositivo, pur mantenendone l'afflittività a norma di regolamento, non ravvisandosi nella fattispecie connotati di particolare violenza e non essendosi determinate conseguenze, per quanto accaduto. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto, determina a tutto il 15/06/2013 la squalifica a carico del calciatore Cutroneo Christian. Senza addebito di tassa.
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