CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 1 del 24/01/2013 – sig. Pietro Crescenti – sig. Stefano Gadda – sig. Stefano Erriu/Federazione Italiana Pallacanestro
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 1
del 24/01/2013 - sig. Pietro Crescenti - sig. Stefano Gadda - sig. Stefano Erriu/Federazione Italiana Pallacanestro
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva,
composta da
dott. Riccardo Chieppa, Presidente,
dott. Alberto de Roberto, Relatore
prof. Roberto Pardolesi, Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nei giudizi
iscritti al R.G. ricorsi n. 25/2012, n. 26/2012 e n. 27/2012 presentati rispettivamente dal sig. Pietro Crescenti e dal sig. Stefano Gadda, rappresentati e difesi dall’avv. Mattia Grassani, e dal sig. Stefanio Erriu, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Allegro
contro
la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori e dall’avv. Paola M.A. Vaccaro,
per
l’annullamento e/o la revoca della decisione n. 69 resa dalla Corte Federale della FIP, di cui al C.U. n. 1640 del 22 maggio 2012, comunicata al ricorrente – sig. Pietro Crescenti - in data 20.09.2012, con cui è stato respinto il ricorso interposto dallo stesso sig. Crescenti avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di esclusione di quest’ultimo dalla lista degli arbitri di Serie A ed inserimento nelle liste degli arbitri fuori quadro;
l’annullamento e/o la revoca della decisione n. 71 resa dalla Corte Federale della FIP, di cui al C.U. n. 1642 del 22 maggio 2012, comunicata al ricorrente – sig. Stefano Gadda - in data 20.09.2012, con cui è stato respinto il ricorso interposto dallo stesso sig. Gadda avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di esclusione di quest’ultimo dalla lista degli arbitri di Serie A dilettanti maschile e A1 femminile ed inserimento nelle liste degli arbitri fuori quadro;
per l’annullamento e/o la riforma della decisione n. 73 resa dalla Corte Federale della FIP, di cui al C.U. n. 1644 del 22 maggio 2012, comunicata al ricorrente – sig. Stefano Erriu - in data 20.09.2012, con cui è stato respinto il ricorso interposto dallo stesso sig. Erriu avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di esclusione di quest’ultimo dalla lista degli arbitri effettivi, stagione 2011/2012, DNM maschile/Serie A2 femminile;
vista l’ordinanza presidenziale in data 29 ottobre 2012;
uditi nell’udienza del 12 dicembre 2012 il Relatore, dott. Alberto de Roberto, nonché, per il sig. Pietro Crescenti e per il sig. Stefano Gadda, l’avv. Mattia Grassani, per il sig. Stefano Erriu, l’avv. Giovanni Allegro, e, per la Federazione resistente, l’avv. prof. Guido Valori e l’avv. Paola M.A. Vaccaro.
RITENUTO IN FATTO
A conclusione della stagione sportiva 2010-2011 il sig. Pietro Crescenti e il sig. Stefano Gadda, arbitri della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), venivano collocati in posizione di fuori quadro.
Gli arbitri ora menzionati hanno impugnato, con separati identici ricorsi, la decisione della Corte federale FIP che a conclusione del contenzioso endofederale ha respinto i ricorsi tenendo ferma la determinazione che i ricorrenti ritengono pregiudizievole nei loro confronti.
Queste le censure dedotte:
I) i criteri per la valutazione degli arbitri nel campionato 2010 - 2011 sono stati modificati in violazione della norma che impone di non apportare variazioni durante l’anno sportivo.
II) Gli “osservatori”, chiamati a valutare sul campo gli arbitri in occasione delle singole manifestazioni, avrebbero dovuto pronunciarsi, giusta i criteri (non modificabili) vigenti all’inizio dell’anno sportivo, su trentadue dati significativi del comportamento arbitrale racchiusi in quattro distinti gruppi – ciascuno dotato di un peso diverso ai fini della valutazione finale - rappresentati in un’apposita scheda.
All’interno di ciascun gruppo di dati gli osservatori avrebbero dovuto esprimersi con aggettivazioni prestabilite sul profilo oggetto di valutazione (migliorabile, adeguato, buono, ottimo).
Sulla base di tali aggettivazioni analitiche, integrate, sempre a cura degli osservatori, da giudizi di sintesi per ciascuno dei gruppi oggetto di valutazione, l’organo competente (Comitato Italiano Arbitri: CIA) - acquisite le valutazioni anche di una apposita Commissione - avrebbe poi dovuto esprimere il giudizio finale e formare la graduatoria.
Nel corso dell’anno sportivo 2010-2011 il detto criterio è stato modificato disponendosi che le aggettivazioni acquisite sarebbero state convertite, prima del giudizio finale, in un punteggio numerico, segretandosi peraltro il valore che sarebbe stato attribuito alle dette aggettivazioni. Un modus procedendi - si lamenta dai ricorrenti - che ha impedito, dopo la innovazione disposta, agli
osservatori di disporre di un preciso parametro di riferimento per l’espressione del giudizio risultando ad essi sconosciuta, per la segretazione impressa al criterio di conversione, la precisa valenza numerica conferita alle aggettivazioni delle quali si continuava ad imporre l’impiego.
III) Si fa rilevare che i criteri illegittimi censurati con le precedenti doglianze non hanno ottenuto nemmeno corretta applicazione.
La Commissione, chiamata a vagliare i giudizi espressi dagli osservatori, tenuta a riunirsi almeno sei volte, non si è mai radunata. È mancata ogni valutazione dei giudizi sintetici espressi, insieme alle aggettivazioni, dagli osservatori. Non si è fatto, inoltre, uso da parte dell’autorità chiamata a formulare la graduatoria finale (Comitato Italiano Arbitri: “CIA”) del punteggio discrezionale messo a disposizione dalla normativa dell’organo giudicante per integrare e correggere le precedenti valutazioni.
Altro ricorso prospettante censure sostanzialmente coincidenti con quelle ora riferite risulta pure avanzato, col patrocinio di altro difensore, dal sig. Stefano Erriu, arbitro della FIP pure collocato fuori quadro.
Si è costituita la FIP deducendo la inammissibilità dei ricorsi perché non aventi ad oggetto diritti indisponibili (i soli di cui avrebbe titolo a conoscere l’Alta Corte).
Le questioni sollevate con il ricorso - si oppone, ancora - non giustificano, comunque l’intervento dell’Alta Corte trattandosi di problematiche di modesta rilevanza per l’ordinamento sportivo.
Il ricorso è tardivo perché non si è proposta l’impugnativa contro il dispositivo, ma si è atteso per insorgere il sopravvenire, quattro mesi più tardi, della pubblicazione della sentenza completa di motivazione.
I ricorrenti si sono limitati a ripetere, nel ricorso proposto in questa sede, le censure dedotte in sede federale omettendo di muovere specifiche critiche avverso le argomentazioni sviluppate nella pronuncia impugnata per disattendere i motivi dedotti.
Sia i ricorrenti che la Federazione hanno sviluppato, in vista dell’udienza di discussione, ulteriormente le loro ragioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1- I tre ricorsi possono essere riuniti ai fini dell’adozione di una sola decisione.
2- Si è sostenuto che la lite non avrebbe potuto essere radicata innanzi all’Alta Corte in quanto la stessa avrebbe ad oggetto diritti disponibili.
L’eccezione non può essere condivisa.
Con la controversia in questione si denuncia la violazione di regole ispirate alla tutela dell’interesse dell’ordinamento sportivo di avvalersi di arbitri particolarmente qualificati selezionati attraverso rigorose e ripetute valutazioni della attività dagli stessi espletata condotta da organi specializzati.
I ricorrenti fanno, perciò, valere, denunciando la violazione di tali norme, non diritti soggettivi, ma posizioni individuali strettamente compenetrate con l’interesse pubblico capaci di essere soddisfatte solo congiuntamente a tale interesse.
Si è in presenza perciò di posizioni del singolo che, nell’ambito dell’ordinamento statale, verrebbero definite di interesse legittimo, situazione soggettiva, quest’ultima, da assimilare, nell’ordinamento sportivo che non conosce l’interesse legittimo, ai diritti indisponibili almeno quando, come nella specie, gli interessi del singolo si intreccino con interessi generali inderogabili di tale ordinamento.
Nemmeno può essere condiviso l’assunto secondo cui le questioni che si dibattono in questa sede sarebbero di limitato interesse per l’ordinamento sportivo e, perciò, non riconducibili tra le liti capaci di venir definite in questa sede.
Sono invero da ritenere di indiscutibile rilievo principi e norme di cui si discute tra le parti: in particolare se e in che limiti possano apportarsi, in corso d’anno, modifiche ai criteri di valutazione degli arbitri; se tali modifiche possano essere - com’è avvenuto nella specie – addirittura segretate dalle autorità sportive con ulteriore violazione di inviolabili garanzie di tutela.
Non sussistono, perciò, le condizioni per declinare la cognizione del presente ricorso.
È da disattendere l’assunto secondo cui, dopo la pubblicazione del dispositivo, gli interessati avrebbero dovuto a pena di decadenza insorgere contro tale dispositivo integrando nella via dei motivi aggiunti, successivamente alla pubblicazione della motivazione, le censure contro la sentenza.
In conformità di un indirizzo giurisprudenziale largamente condiviso, questa Alta Corte è dell’opinione che debba ritenersi tempestiva anche l’impugnativa differita - com’è avvenuto nella specie – al momento in cui sopravviene la decisione completa costituita da dispositivo e motivazione.
Non può essere condivisa nemmeno l’eccezione secondo cui i ricorrenti, reiterando alla lettera le censure proposte nei precedenti gradi, non avrebbero mosso critiche pertinenti alla decisione della Corte federale che costituisce l’oggetto del presente giudizio.
È agevole rilevare che le censure dedotte - espressamente indirizzate, si noti, contro la decisione della Corte federale - risultano pienamente aderenti al senso e alla portata della detta pronuncia che – come in precedenza quella di primo grado – sviluppa le sue argomentazioni muovendo secondo linee interpretative opposte a quelle prospettate dai ricorrenti.
Nel merito non può essere condiviso il primo mezzo di gravame.
L’obiettivo della norma che vieta modifiche nel corso dell’anno sportivo dei criteri di valutazione degli arbitri risponde all’esigenza di assicurare l’applicazione di un uniforme metro di valutazione per l’intero anno sportivo a soggetti destinati a confluire, dopo la valutazione, in un’unica graduatoria annuale.
Nella specie si è prevista effettivamente l’introduzione di un nuovo criterio valutativo ad anno sportivo già iniziato, ma sono state però adottate misure rivolte ad ottenere che il nuovo criterio –segretato fino alle valutazioni finali - ottenesse retroattiva applicazione nei riguardi di tutti gli arbitri coinvolti nelle competizioni agonistiche dell’anno sportivo 2010-2011. Non risulta, perciò, consumata la violazione di quella par condicio che costituisce l’obiettivo esclusivo della norma interdittiva di modifiche mentre l’anno sportivo è in corso.
Con la seconda censura si lamenta l’illegittimità della regola con la quale si è imposto agli osservatori di procedere, nella valutazione dei comportamenti arbitrali, con gli originari criteri (le aggettivazioni relative ai trentadue dati significativi racchiusi in quattro sottogruppi integrate dal giudizio di sintesi) senza tener conto della nuova determinazione, sopravvenuta ad anno sportivo già iniziato, che prescriveva, prima della sottoposizione per le valutazioni finali al CIA (Comitato Italiano Arbitri) la conversione dei giudizi espressi dagli osservatori in valutazioni numeriche alla stregua di una tabella (gli algoritmi di cui si parla nelle difese) di cui veniva peraltro disposta la segretazione.
La censura è fondata.
La segretazione della tabella di conversione ha determinato – come esattamente lamentano i ricorrenti - l’espressione da parte degli osservatori di giudizi non corrispondenti a quelli di carattere numerico che sarebbero stati poi sottoposti per l’intervento valutativo finale al Comitato Italiano Arbitri (CIA). E ciò per essersi tenuto nascosto agli osservatori il peso specifico che avrebbero conseguito le aggettivazioni da essi espresse nella tabella di conversione compreso il dato relativo alla utilizzazione di distanze (uniformi o disomogenee?) nella scala di conversione delle aggettivazioni in dati numerici. Con l’effetto di mettere a disposizione del CIA dati numerici insuscettibili di rispecchiare la effettiva valutazione degli osservatori nei riguardi degli arbitri.
Si aggiunga – come deducono i ricorrenti con la terza doglianza – che l’applicazione del nuovo sistema valutativo (la conversione in dati numerici delle sole aggettivazioni) ha comportato la perdita di ogni significato dei giudizi sintetici che con riferimento a ciascun sottogruppo erano stati espressi dagli osservatori ad integrazione delle aggettivazioni e la mancata acquisizione nel procedimento delle valutazioni della Commissione che – stando ai criteri - avrebbe dovuto essere convocata più volte durante l’anno sportivo (e che, invece, non si è mai riunita).
È da ricondurre probabilmente alla stessa ragione (attribuzione di rilevanza ai soli dati emergenti dalla conversione in automatico delle aggettivazioni in dati numerici) il fatto – pure denunciato con il terzo mezzo - che il CIA abbia recepito e fatta propria senza varianti la graduatoria emergente dalla conversione in dati numeri delle aggettivazioni rinunciando all’esercizio di poteri correttivi dei quali pure disponeva (la modifica della graduatoria aggiungendo o sottraendo fino a 0,40 punti).
Il ricorso va, pertanto, accolto disponendosi l’annullamento della collocazione fuori quadro dei ricorrenti per l’anno 2010-2011, per i vizi attinenti alla procedura, sopra rilevati, che dovrà essere
rinnovata, tenendo ferme in ogni caso le valutazioni espresse con aggettivazioni e i giudizi sintetici dagli osservatori.
Le spese ed onorari del giudizio determinate in complessive € 9.000 (€ 3.000 per ciascuno dei tre ricorsi) possono essere per 2/3 compensate e restano per 1/3 a carico della Federazione soccombente.
P. Q. M.
L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Riuniti i ricorsi in epigrafe, li accoglie nei sensi indicati in motivazione.
Spese a carico in parte compensate come in motivazione.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI il 12 dicembre 2012.
Il Presidente Il Relatore
F.to Riccardo Chieppa F.to Alberto de Roberto
Depositato in Roma il 24 gennaio 2013.
Il Segretario
F.to Alvio La Face