COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 24.01.2013 Delibera del Giudice Sportivo
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 24.01.2013
Delibera del Giudice Sportivo
Gara del 19/ 1/2013 CR SANTACROCERAVOLO 1965 - MESORACA
Il Giudice Sportivo Territoriale:
visti gli atti ufficiali della gara, nonchè il supplemento di rapporto dell'arbitro dai quali si evince che:
- a fine primo tempo mentre l'arbitro si stava recando negli spogliatoi veniva afferrato da tergo per il collo dal sig. Capicotto Mario n.9
della società SANTACROCERAVOLO, il quale tentava di trascinare l'arbitro all'interno dello spogliatoio, mantenendo un
comportamento gravemente minaccioso per cui veniva espulso;
- nell'occasione il sig. Cerminara Gianluca n.5 della società SANTACROCERAVOLO afferrava l'arbitro dal braccio tentando di
trascinarlo all'interno dello spogliatoio, mantenendo un comportamento gravemente minaccioso;
- sempre nelle circostanza su indicata il sig. De Sanctis Paolo n.6 della società SANTACROCERAVOLO spintonava da dietro
l'arbitro mantenendo un comportamento minaccioso;
- il sig. Marullo Giovanni, dirigente accompagnatore della società SANTACROCERAVOLO prima tentava di difendere l'arbitro e
successivamente manteneva nei suoi confronti un comportamento irriguardoso;
- che l'arbitro era impedito ad entrare nel proprio spogliatoio per la presenza di alcuni giocatori della società
SANTACROCERAVOLO non identificati, necessitando l'intervento del custode nonchè delle forze dell'ordine;
- che dopo essere entrato nello spogliatoio arbitrale venivano lanciati numerosi pugni sulla porta dello spogliatoio;
- una volta ristabilita la calma anche grazie all'intervento fattivo del presidente della società SANTACROCERAVOLO, sig. Gallo
Bruno, l'arbitro si recava a riprendere la gara, ma, notando la presenza in campo del sig. Capicotto Mario, n.9 della società
SANTACROCERAVOLO, precedentemente espulso, provvedeva a notificare nuovamente l'espulsione;
- a seguito del rifiuto del tesserato ad abbandonare il terreno di gioco l'arbitro comunicava il provvedimento al sig. Cerminara
Gianluca, capitano della società SANTACROCERAVOLO, il quale tuttavia manteneva un comportamento offensivo nei confronti
dell'arbitro rifiutando di collaborare.
Rilevato che l’arbitro visto che gli altri giocatori della società SANTACROCERAVOLO mantenevano un comportamento minaccioso
nei suoi confronti e stante l'assenza del vicecapitano, precedentemente sostituito, riteneva non esserci non essendoci più le
condizioni per proseguire la direzione della gara e sospendeva la gara rientrando negli spogliatoi con l'ausilio dell'autorità;
visti gli art. 17,18 e 19 del C.G.S.;
delibera
1) infliggere alla società CR SANTACROCERAVOLO 1965 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
2) infliggere al sig. CAPICOTTO Mario (CR SANTACROCERAVOLO 1965) la squalifica fino al 23.09.2013;
3) infliggere al sig. CERMINARA Gianluca (CR SANTACROCERAVOLO 1965), anche in qualità di capitano, la squalifica fino al
23.04.2013;
4) infliggere al sig. DE SANCTIS Paolo (CR SANTACROCERAVOLO 1965) la squalifica fino 23.04.2013;
5) infliggere al sig. MARULLO Giovanni (CR SANTACROCERAVOLO 1965) l'inibizione fino al 30.01.2013;
6) infliggere alla società CR SANTACROCERAVOLO 1965 l'ammenda di € 200,00 (sanzione ridotta per il fattivo comportamento
del Presidente della stessa società).