LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 169 del 28.01.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 14) RICORSO DEL CALCIATORE Alex NODARI/A.S.D.RICCIONE 1929

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 169 del 28.01.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 14) RICORSO DEL CALCIATORE Alex NODARI/A.S.D.RICCIONE 1929 Con ricorso notificato il 1/9/2012 Alex Nodari esponeva di aver concluso con la società sportiva A.S.D. Riccione 1929 A.r.l. un accordo economico per la stagione sportiva 2011/2012 per il corrispettivo convenuto di E. 25.822,00, precisando di aver percepito la minor somma di E. 12.400,00. Tanto premesso l'esponente chiedeva il pagamento dell'importo di E. 13.422,00. Con memoria depositata ii 2/10/2012 la società eccepiva che il contratto allegato recava la sottoscrizione di soggetto diverso dall'effettivo legale rappresentante della società stessa e concludeva per il rigetto del ricorso. Rileva preliminarmente la Commissione che risultano ritualmente adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25 N.O.I.F. in tema di versamento della tassa di reclamo e di notifica del ricorso alla società. In ordine alla memoria depositata dalla società, pare assorbente osservare che la stessa risulta sottoscritta da tale Pasquale Orefice, qualificatosi socio di maggioranza della società stessa e controfirmata da tale Croatti Paolo, definitosi "Presidente accreditato dei poteri di firma", soggetti, peraltro, entrambi privi di ogni potere rappresentativo della compagne societaria. L'Orefice, infatti, nella sua veste di socio, appare, all'evidenza sprovvisto di qualsivoglia potere rappresentativo della società, anche in mancanza del conferimento di apposita delega conferita dall'effettivo legale rappresentanza della società, mentre, per quanto risulta dalla stessa documentazione allegata in atti cfr. verbale di assemblea del 26/1/2012 - al presidente Cristiano Batani, in carica fino a tale data, 6 succeduto Lauro Galli, con la conseguenza che la memoria depositata deve ritenersi inammissibile in quanto firmata da soggetto estraneo alla rappresentanza della società. Deve, pertanto, dichiararsi sussistente il credito del Sig. Alex Nodari per l'importo di E. 13.422,00. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.RICCIONE 1929 A.r.l. al pagamento in favore del sig.Alex Nodari della somma di €.13.422,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30g i orni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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