LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 169 del 28.01.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16) RICORSO DEL CALCIATORE Rosario GAGLIONE/G.S.D.NUVLA S.FELICE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 169 del 28.01.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16) RICORSO DEL CALCIATORE Rosario GAGLIONE/G.S.D.NUVLA S.FELICE Con Racc.A.R. in data 15/12/2012 il sig.Rosario GAGLIONE, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società G.S.D. NUVLA S.FELICE un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Si rileva preliminarmente che al ricorso non a stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. inviata alla Società l'attestazione del versamento della prescritta tassa reclamo di €.50,00 e la copia dell'Accordo Economico depositato (cosi come previsto dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.) P.Q.M La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Rosario GAGLIONE, nei confronti della Società G.S.D.NUVLA S.FELICE per violazione dell'art.25/bis del Regolamento L.N.D.
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