LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 169 del 28.01.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo TRAVAGLIA/A.S.D.ACQUI CALCIO 1911
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 169 del 28.01.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
5) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo TRAVAGLIA/A.S.D.ACQUI CALCIO 1911
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/10/2012 il sig.Matteo TRAVAGLIA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ACQUI CALCIO 1911 un
accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.
Precisando di aver percepito rate per €.1.750,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della
rimanente somma di €.5.750,00.
La Società non depositava alcuna memoria ne inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del
compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.ACQUI CALCIO 1911 al pagamento in favore del sig.Matteo TRAVAGLIA della somma di €.5.750,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte Valle Aosta i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente Comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.