LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 169 del 28.01.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9) RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele RUMMOLO/G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 169 del 28.01.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9) RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele RUMMOLO/G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/10/2012 il sig.Gabriele RUMMOLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE un accordo economico prevedente la corresponsione della somma lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di aver percepito rate per €.7.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.7.800,00. La Società non presentava alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Societa G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE al pagamento in favore del sig Gabriele RUMMOLO della somma di €.7.800,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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