COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 30.01.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.57 della Società A.S.D. SIDERNO 1911 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.95 del 17.1.2013 (squalifica del calciatore LUCIANO Domenico fino al 30/6/2013, squalifica del calciatore SGAMBELLURI Anthony per quattro gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 30.01.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.57 della Società A.S.D. SIDERNO 1911 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.95 del 17.1.2013 (squalifica del calciatore LUCIANO Domenico fino al 30/6/2013, squalifica del calciatore SGAMBELLURI Anthony per quattro gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; premesso che la riproduzione video della gara non può essere presa in esame ai fini della decisione del reclamo, come previsto dalle norme di giustizia sportiva, si evince dal rapporto arbitrale, che costituisce prova privilegiata, che il calciatore Luciano Domenico non ha commesso un tentativo di aggressione, in quanto non si riscontrano quegli atti idonei, diretti in modo non equivoco alla aggressione fisica, che palesano inequivocabilmente l’intento del soggetto diretto a colpire l’avversario; che, nel caso di specie, il calciatore ha effettuato una vibrata protesta, con offese e minacce all'indirizzo dell'arbitro, che può essere stata equivocata proprio per l'intervento dei compagni di squadra che lo hanno trattenuto; ritenuto, pertanto, che appare conforme a giustizia ridurre la squalifica nei confronti del calciatore Luciano Domenico, mentre la sanzione inflitta al calciatore Sgambelluri Anthony appare equa e proporzionata all'entità e alla natura dei fatti accertati; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore LUCIANO Domenico a QUATTRO gare effettive; rigetta nel resto il ricorso; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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