COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 30.01.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.58 della Società A.S.D. TAURIANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.95 del 17.1.2013 (squalifica del calciatore PUNTURIERO Rosario fino al 30/6/2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 30.01.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.58 della Società A.S.D. TAURIANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.95 del 17.1.2013 (squalifica del calciatore PUNTURIERO Rosario fino al 30/6/2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante; ritenuto che alla stregua della ricostruzione offerta dal referto arbitrale i fatti ascritti vanno diversamente valutati, poiché il calciatore Punturiero Rosario si è reso responsabile di un atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario a gioco fermo, ma non di un tentativo di aggressione nei confronti dell'arbitro, non avendo compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco alla aggressione fisica, che palesano inequivocabilmente l’intento del soggetto diretto a colpire l’avversario; che la condotta va inquadrata come comportamento gravemente minaccioso nei confronti dell'arbitro e che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore PUNTURIERO Rosario fino al 18 FEBBRAIO 2013 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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