COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 30.01.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.59 del Sig.MAZZA BERNARDO (Tesserato Soc.ASD Citta’ di Fiore Calcio a 5) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.95 del 17.1.2013 (squalifica fino al 5/7/2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 30.01.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.59 del Sig.MAZZA BERNARDO (Tesserato Soc.ASD Citta’ di Fiore Calcio a 5) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.95 del 17.1.2013 (squalifica fino al 5/7/2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il reclamante; ritenuto che alla stregua della ricostruzione offerta dal referto arbitrale i fatti ascritti vanno diversamente valutati, poiché il calciatore Mazza Bernardo si è reso responsabile di offese e minacce all'indirizzo dell'arbitro, ma non di un tentativo di aggressione, in quanto non si sono manifestati quegli atti idonei, diretti in modo non equivoco alla aggressione fisica, che palesano inequivocabilmente l’intento del soggetto diretto a colpire l’avversario; ritenuto, pertanto, che appare conforme a giustizia ridurre la squalifica; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica infitta al calciatore MAZZA Bernardo a QUATTRO gare effettive; dispone restituirsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it