COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 30.01.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.60 della Società A.C. ORATORIO SALESIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.27 SGS del 17.1.2013 (ammenda di € 250,00, squalifica del calciatore MORELLO Stefano fino al 16/1/2014, squalifica del calciatore FRANZE’ Salvatore fino al 16/4/2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 30.01.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.60 della Società A.C. ORATORIO SALESIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.27 SGS del 17.1.2013 (ammenda di € 250,00, squalifica del calciatore MORELLO Stefano fino al 16/1/2014, squalifica del calciatore FRANZE’ Salvatore fino al 16/4/2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo, come da referto nel quale l'arbitro ha indicato con precisione che il calciatore Morello Stefano dopo essersi avvicinato in modo irruento, lo colpiva con entrambe le mani al petto, determinandone la caduta violenta, che provocava allo stesso arbitro un forte dolore alla coscia; che successivamente l'arbitro veniva accerchiato da alcuni calciatori dell'Oratorio Salesiano tra i quali individuava Morello Stefano e Franzé Salvatore, che lo spingevano e tiravano, proferendo al suo indirizzo frasi offensive; che i calciatori Morello Stefano e Franzé Salvatore sono pertanto responsabili di atti di protesta violenta nei confronti dell'arbitro; che la società Oratorio Salesiano deve essere ritenuta responsabile per il mancato mantenimento dell'ordine in campo, e, quindi, dell'ingresso sul terreno di gioco di dieci o dodici individui ad essa riconducibili, i quali, vista l'assenza delle forze dell'ordine, strattonavano con violenza l'arbitro, proferendo nei suoi riguardi frasi offensive e minacciose; che nessun dirigente della società interveniva a sua difesa, tanto che l'arbitro riusciva a chiudersi nello spogliatoio solo dopo diversi minuti grazie all'aiuto di un calciatore della stessa società, Criseo Pasquino; che per tale motivo riteneva che non ci fossero le condizioni per proseguire la partita e ne decretava la chiusura anticipata, con le conseguente punizione sportiva della perdita della gara e della squalifica del campo di gioco comminata dal giudice sportivo, provvedimenti che non sono stati impugnati dalla reclamante; considerato che la sanzione inflitte ai calciatori Morello Stefano e Franzé Salvatore appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a loro carico e che possono essere ridotte; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce: la squalifica inflitta al calciatore MORELLO Stefano fino al 16 LUGLIO 2013; la squalifica inflitta al calciatore FRANZE Salvatore fino al 16 MARZO 2013; rigetta nel resto il reclamo e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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