COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 30.01.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.63 della Società F.C. FRONTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.95 del 17.1.2013 (squalifica del calciatore DICELLO Luca fino al 17/7/2013, squalifica dell’allenatore CUTRI Giovanni Enzo fino al 28/2/2013).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 30.01.2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO n.63 della Società F.C. FRONTI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.95
del 17.1.2013 (squalifica del calciatore DICELLO Luca fino al 17/7/2013, squalifica dell’allenatore CUTRI Giovanni Enzo fino
al 28/2/2013).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il direttore di gara a chiarimenti;
ritenuto che il rapporto arbitrale fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, mentre non è ammesso l'utilizzo di riproduzioni filmate della gara, se non nei ristretti limiti previsti dall'art.35 CGS, tra i quali non rientra la fattispecie in esame;
che pertanto deve riconoscersi la sussistenza dei fatti per come accertati dal Giudice Sportivo, sulla base del referto arbitrale;
che le argomentazioni esposte dal ricorrente in merito al tentativo di aggressione devono ritenersi inconferenti, in quanto il calciatore Dicello ha commesso un tentativo di aggressione (atti idonei, diretti in modo non equivoco all'aggressione fisica, non portata a compimento per cause indipendenti dalla volontà dell'aggressore), sferrando un calcio all'arbitro, che non è andato a segno solo per il provvidenziale intervento dei compagni di squadra i quali, come precisato dal direttore di gara in sede di audizione, lo afferravano per il corpo e lo tiravano indietro impedendo che il gesto si compisse;
rilevato che la misura delle sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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