COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 30.01.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.64 del Sig.RITACCA ANDREA (tesserato ASD Surdo Calcio a 5) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.18 del 17.1.2013 (squalifica per quattro gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 30.01.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.64 del Sig.RITACCA ANDREA (tesserato ASD Surdo Calcio a 5) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.18 del 17.1.2013 (squalifica per quattro gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che alla stregua del referto arbitrale i fatti ascritti vanno diversamente valutati, poiché il calciatore Ritacca Andrea non può essere ritenuto responsabile di un tentativo di violenza, che richiede la sussistenza di atti idonei diretti in modo non equivoco alla aggressione fisica, non portata a compimento per cause indipendenti dalla volontà dell'aggressore, come ad esempio l'intervento di terze persone che impediscono il fatto; ritenuto invece che può qualificarsi come condotta irriguardosa e offensiva nei confronti dell'arbitro e che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a tre giornate effettive e dispone restituirsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it