COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 30.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 – RICORSO AVIS SASSO DI CASTALDA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE PIERLUIGI GALGANI RIPORTATE SUL CU N.53 DEL 11.01.2013.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 30.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 - RICORSO AVIS SASSO DI CASTALDA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE PIERLUIGI GALGANI RIPORTATE SUL CU N.53 DEL 11.01.2013. La Commissione Disciplinare Territoriale composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Paolo Giordano e Grenci Arturo, nella seduta del 26/01/2013, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società AVIS SASSO DI CASTALDA avverso la squalifica del calciatore PIERLUIGI GALGANI come riportata sul C.U. n.53 del 11.01.2013; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che la Società reclamante non ha fatto richiesta di essere ascoltata; Accertato come il reclamo, risulti essere stato inviato,all’attenzione di questa CDT, con racc. del 19/01/2013 e così oltre il termine perentorio di gg.7 come regolato dall’art. 36 comma 2 CGS; Considerato, in ragione di tanto, come il ricorso debba essere qualificato inammissibile; P.Q.M. • Dichiara inammissibile il proposto reclamo e,per l’effetto, conferma integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n.53 del 11.01.2013; • Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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