COMITATO REGIONALE BASILICATA COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 30.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Visto l’atto di deferimento a firma del Vice Procuratore Federale Dott. Gioacchino Tornatore del 28/5/2012 n.8571/611 pf 11-12/GT/dl,per rispondere i sigg. Anton Giovanni Tomeo e Leonard Daniel Testone, già tesserati per la Società Potenza Sport Club della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 1, del C.G.S:, in relazione agli artt.39, comma 3, del Regolamento della LND e 29, comma 3, delle NOIF e agli artt.94, commi 1 e 2, delle NOIF, per avere stipulato, tra i mesi di agosto e settembre 2010, accordi economici verbali vietati con la Società Potenza Sport Club, per le prestazioni da fornire durante la s.s. 2010-2011, ricevendo dal Dirigente Avv. Andretta Francesco tre rispettivi assegni bancari, tratti sulla Banca Popolare di Bari, e per non avere successivamente notificato alla LND l’iniziativa di avere adito l’Autorità Giudiziaria ordinaria a carico della società stessa;

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 30.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Visto l’atto di deferimento a firma del Vice Procuratore Federale Dott. Gioacchino Tornatore del 28/5/2012 n.8571/611 pf 11-12/GT/dl,per rispondere i sigg. Anton Giovanni Tomeo e Leonard Daniel Testone, già tesserati per la Società Potenza Sport Club della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 1, del C.G.S:, in relazione agli artt.39, comma 3, del Regolamento della LND e 29, comma 3, delle NOIF e agli artt.94, commi 1 e 2, delle NOIF, per avere stipulato, tra i mesi di agosto e settembre 2010, accordi economici verbali vietati con la Società Potenza Sport Club, per le prestazioni da fornire durante la s.s. 2010-2011, ricevendo dal Dirigente Avv. Andretta Francesco tre rispettivi assegni bancari, tratti sulla Banca Popolare di Bari, e per non avere successivamente notificato alla LND l’iniziativa di avere adito l’Autorità Giudiziaria ordinaria a carico della società stessa; Lette le risultanze dell’istruttoria svolta dalla Procura Federale; visti l’ art.1, comma 1, del C.G.S:, in relazione agli artt.39, comma 3, del Regolamento della LND e 29, comma 3, delle NOIF e agli artt.94, commi 1 e 2, delle NOIF; Considerato: - che in aperta violazione delle norme citate gli incolpati hanno ricevuto compensi di rilevante importo dalla Società Potenza Sport Club, benché fosse loro inibito e che per l’effetto l’illecito è sussistente; - che l’art. 39 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti vieta e rende nulli ad ogni effetto gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” ; - che l’art. 94, comma 1 lett. A) delle NOIF sancisce il divieto degli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale; - che per di più, e a maggior riprova della loro colpevolezza, i medesimi hanno promosso azione giudiziaria (v. atti procedura esecutiva n.256/11 R.G. Esec. Tribunale Potenza) per il recupero delle somme loro corrisposte a mezzo assegni bancari risultati privi di provvista; - che i sigg. Tomeo e Testone hanno altresì omesso, non essendovi prova contraria in tal senso, di aver notificato alla LND l’iniziativa di aver adito l’Autorità Giudiziaria; Ritenuto che, indipendentemente dall’entità del compenso, nella fattispecie in oggetto di rilevante entità, e/o del rimborso (ove si volesse dar credito in questo caso alla tesi del Tomeo), le modalità del relativo pagamento devono essere ufficializzate con apposito contratto con relativo rilascio di quietanza da parte del beneficiario; diversamente dovendosi considerare qualunque dazione di denaro “illecito compenso” per come statuito anche dalla C.D.N.; Rilevato che gli incolpati hanno altresì violato l’art.1 comma 3 del CGS, non essendosi presentati dinanzi alla Commissione Disciplinare, benché regolarmente convocati; P.Q.M., in accoglimento delle richieste del Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco, formulate in sede di audizione il 10/11/2012 IRROGA • ad Anton Giovanni Tomeo e Leonard Daniel Testone la sanzione, per ciascuno di essi, della squalifica di anni uno.
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