COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 31 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 49. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SIG. CRISCUOLI FRANCESCO – GARA BOSCHESE / SAN VITALIANO DEL 5.01.2013 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 75 del 31 Gennaio 2013
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
49. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SIG. CRISCUOLI FRANCESCO – GARA BOSCHESE / SAN
VITALIANO DEL 5.01.2013 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, preso atto della comunicazione telefonica dell’arbitro, della mancata
presenza in audizione presso questa Commissione; letto il reclamo, osserva: con decisione
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 67 del C.R. Campania del 10 gennaio 2013, pag. 1264, il
Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della squalifica, a carico del sig. Criscuoli
Francesco, calciatore della società reclamante (“per aver colpito con un pugno un calciatore
avversario; a fine gara, al rientro dell’arbitro negli spogliatoi, assumeva atteggiamento minaccioso
nei suoi confronti e, nel contempo, lo ingiuriava”). Con atto trasmesso a mezzo fax il 16.01.2013,
ovvero entro la scadenza dei termini temporali prescritti per il ricorso a questa C.D.T., il ricorrente ha
impugnato la decisione innanzi citata, chiedendo una riduzione della squalifica a proprio carico,
precisando di non aver colpito con un pugno un avversario, ma di averlo soltanto allontanato con
una manata, per poter battere un calcio di punizione. Il ricorrente, inoltre, ha asserito di non avere, a
fine gara, minacciato ed ingiuriato il direttore di gara, ma di essersi rivolto a lui solamente in modo
ironico. Le tesi difensive non possono essere assolutamente prese in considerazione, in quanto non
provate, ma pur volendone tener conto il calciatore Criscuoli, comunque, con la così definita
“manata” al suo avversario, ha messo in essere una condotta da sanzionare. Quanto all’altro
addebito a suo carico, non è certamente commendevole che egli, a fine gara, abbia atteso l’arbitro,
per prenderlo in giro. Di conseguenza, le cinque giornate di gara, inflitte dal Giudice Sportivo
Territoriale a carico del nominato calciatore, si appalesano eque e giuste, anche in riferimento alla
descrizione dei fatti, operata dal ricorrente. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo proposto dal sig. Criscuoli Francesco; dispone incamerarsi la tassa
reclamo, versata dal reclamante nella misura di euro 65,00, come determinata per i reclami
presentati in proprio dai tesserati.
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