COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 31 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 50. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. COMP. MISCANO – GARA GESUALDO / COMP. MISCANO DEL 10.11.2012 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 31 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 50. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. COMP. MISCANO – GARA GESUALDO / COMP. MISCANO DEL 10.11.2012 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, in due diverse udienze, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, osserva: con atto spedito a mezzo raccomandata postale il 22.11.2012, ovvero entro la scadenza dei termini temporali prescritti per il ricorso a questa C.D.T., la società Pol. Comp. Miscano ha impugnato le seguenti sanzioni: la punizione sportiva della perdita della gara; l’ammenda di euro 120,00 ed, infine, la squalifica a carico del calciatore Sicuriello Luigi. La reclamante, in sede di audizione, ha asserito che la sospensione della gara fosse da addebitarsi elusivamente alla società Gesualdo, per aggressione di propri tesserati nei confronti di quelli della società reclamante. Questa parte della tesi difensiva della reclamante viene completamente smentita dall’arbitro dell’incontro che, in sede di audizione, ha ribadito che tra le cause principali della rissa debba sottolinearsi il ritorno in campo, minaccioso e partecipativo alla lite, del calciatore Iarillo Antonio del Comp. Miscano. Se è vero che la società reclamante non aveva alcun interesse a far sospendere l’incontro, in quanto in vantaggio di due reti a zero, è anche vero che i suoi tesserati abbiano l’obbligo di un comportamento scevro da reazioni ed, in ogni caso, positivo e corretto. Il ricorso non può essere accolto neanche in riferimento alla squalifica del calciatore Sicuriello Luigi, il quale non si è limitato a difendersi da un atto di aggressione, ma ha partecipato direttamente alla rissa. Viceversa, l’atto di impugnazione va parzialmente accolto in riferimento all’ammenda di euro 120,00, la quale può essere motivatamente ridotta ad euro 60,00, sia perché alla rissa hanno partecipato solo i calciatori, sia perché i dirigenti della società reclamante si sono realmente prodigati per mettere fine alla lite. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Comp. Miscano, riducendo ad euro 60.00, la sanzione dell’ammenda a carico della società; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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