COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 31 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 53. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PRO CALCIO DONNE – GARA PRO CALCIO DONNE / OASI S. ANASTASIA DEL 6.01.2013 – FEMMINILE SERIE C
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 75 del 31 Gennaio 2013
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
53. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PRO CALCIO DONNE – GARA PRO CALCIO DONNE / OASI
S. ANASTASIA DEL 6.01.2013 – FEMMINILE SERIE C
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato
Ufficiale del C.R. Campania, n. 67 del 10 gennaio 2013, pag. 1286, il Giudice Sportivo Territoriale
ha inflitto la sanzione della squalifica per tre gare alla calciatrice della reclamante, Orfano Francesca
(“per aver colpito con una pallonata una calciatrice avversaria”). Con atto spedito mediante
raccomandata postale del 15.01.2013, ovvero nei termini temporali prescritti dalla norma, la società
Pro Calcio Donne propone reclamo avverso la decisione citata. Orbene, letti gli atti di gara, a questa
C.D.T. appare che la sanzione sia contenuta nel minimo edittale, essendosi la calciatrice
squalificata resasi responsabile di un episodio sicuramente non grave e privo di conseguenze
lesive, ma in ogni caso non consono ai principi dello sport. Neppure può riscontrarsi, sulla base
dell’inequivoco tenore del resoconto del direttore di gara, la tesi difensiva secondo la quale la
calciatrice Orfano avesse subito la pallonata da parte di un’avversaria, pallonata che rimbalzando
avrebbe nuovamente colpito la stessa avversaria. Se così, infatti, si fosse verificato l’episodio, il
direttore di gara non avrebbe avuto alcuna remora a segnalarlo, nel mentre la sua descrizione dei
fatti si appalesa chiara ed inconfutabile. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Pro Calcio Donne; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della nominata società.
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