COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 31 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 53. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PRO CALCIO DONNE – GARA PRO CALCIO DONNE / OASI S. ANASTASIA DEL 6.01.2013 – FEMMINILE SERIE C

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 31 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 53. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PRO CALCIO DONNE – GARA PRO CALCIO DONNE / OASI S. ANASTASIA DEL 6.01.2013 – FEMMINILE SERIE C La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 67 del 10 gennaio 2013, pag. 1286, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della squalifica per tre gare alla calciatrice della reclamante, Orfano Francesca (“per aver colpito con una pallonata una calciatrice avversaria”). Con atto spedito mediante raccomandata postale del 15.01.2013, ovvero nei termini temporali prescritti dalla norma, la società Pro Calcio Donne propone reclamo avverso la decisione citata. Orbene, letti gli atti di gara, a questa C.D.T. appare che la sanzione sia contenuta nel minimo edittale, essendosi la calciatrice squalificata resasi responsabile di un episodio sicuramente non grave e privo di conseguenze lesive, ma in ogni caso non consono ai principi dello sport. Neppure può riscontrarsi, sulla base dell’inequivoco tenore del resoconto del direttore di gara, la tesi difensiva secondo la quale la calciatrice Orfano avesse subito la pallonata da parte di un’avversaria, pallonata che rimbalzando avrebbe nuovamente colpito la stessa avversaria. Se così, infatti, si fosse verificato l’episodio, il direttore di gara non avrebbe avuto alcuna remora a segnalarlo, nel mentre la sua descrizione dei fatti si appalesa chiara ed inconfutabile. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Pro Calcio Donne; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della nominata società.
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