COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 30.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare COPPA CITTA’ DI RAVENNA 69 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PALAZZUOLO avverso squalifica per 4 giornate calc. BELGIORNO MARCO e SUZZI FEDERICO, inibizione al 17.3.2013 dir. BARACANI DAVIDE delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 29 del 17.1.2013 gara PALAZZUOLO – MARRADESE del 12.1.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 30.01.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
COPPA CITTA’ DI RAVENNA
69 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PALAZZUOLO
avverso squalifica per 4 giornate calc. BELGIORNO MARCO e SUZZI FEDERICO, inibizione al
17.3.2013 dir. BARACANI DAVIDE
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 29 del 17.1.2013
gara PALAZZUOLO – MARRADESE del 12.1.2013
L’A.S.D. PALAZZUOLO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra indicati
provvedimenti “ritenendo eccessive le pene comminate nonché lesive all’immagine della nostra società”, sostenendo che
il dirigente BARACANI non ha inteso urlare contro l’arbitro, riferendosi invece al breve tempo di ricupero concesso; che il
calc. BELGIORNO, uscito dallo spogliatoio ha urlato contro i giocatori avversari; che il calc. SUZZI ha reagito ad una
violenza ricevuta da un avversario. Chiede una riduzione delle sanzione e che venga sentito il dir.Baracani, persona
interessata ai fatti.
La Commissione,
- premesso che non viene sentito il dir. BARACANI poiché il ricorso non è stato da lui direttamente
proposto;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che : 1) il dir. BARACANI veniva allontanato dal
terreno di gioco per aver rivolto offese all’arbitro; 2) a fine gara il calc. SUZZI, dopo aver ricevuto un calcio da un
avversario, colpiva l’autore del gesto con un pugno; 3) sempre a fine gara, il calc. BELGIORNO, veniva fermato da suoi
compagni, mentre cercava di avventarsi contro un avversario, tentando di colpirlo con calci;
- ritenuto che i comportamenti messi in atto dal calc. BELGIORNO e dal dir. BARACANI possano essere
puniti con sanzioni più contenute,
d e l i b e r a
- di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc. BELGIORNO MARCO ed al 17.2.2013 la inibizione
del dir. BARACANI DAVIDE, ferma restando la squalifica per 4 giornate del calc. SUZZI FEDERICO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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