COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PARROCCHIALE BORGO GRAPPA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE AQUILANI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 132 DEL 17.1.2013 (Gara: SPERLONGA – PARROCCHIALE BORGO GRAPPA del 13.1.2013 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 142 del 31.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PARROCCHIALE BORGO GRAPPA AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE AQUILANI
ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON
C.U. N. 132 DEL 17.1.2013
(Gara: SPERLONGA – PARROCCHIALE BORGO GRAPPA del 13.1.2013 – Campionato II
Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigraef;
esaminati gli atti ufficiali, osserva:
che la Società PARROCCHIALE BORGO GRAPPA sostiene che l’episodio in cui a fine partita il
calciatore AQUILANI ALESSIO, rientrando negli spogliatoi, avrebbe sbattuto la porta dell’arbitro,
senza recare danni, non è stato commesso dal citato calciatore, in quanto espulso in precedenza,
e che quindi si trovava già negli spogliatoi per la doccia. Precisa altresì la ricorrente, che alla
notifica del provvedimento disciplinare il calciatore AQUILANI tentava di togliere la matita dalle
mani dell’arbitro, al solo scopo di farlo recedere dalla decisione adottata.
Conclude chiedendo quindi una rivisitazione della squalifica del predetto calciatore.
Questa Commissione, letti gli atti di gara, rileva che, in effetti, l’arbitro non ha subito alcun danno
fisico nella circostanza di cui sopra e che, pur ritenendo censurabile il comportamento
dell’AQUILANI all’atto della sua espulsione, ritiene che per le motivazioni addotte dalla reclamante
la sanzione irrogata, possa essere ricondotta entro limiti di minore entità.
Conseguentemente, questo Organo Giudicante
DELIBERA
Di accogliere il reclamo in argomento, riducendo per l’effetto la squalifica del calciatore AQUILANI
ALESSIO a 4 gare effettive.
La tassa reclamo va restituita.
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