COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAGIS 2010 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PETROZZI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 132 DEL 17.1.2012 (Gara: CAGIS 2010 – ROMA NORD del 13.1.2013 – Campionato di II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 142 del 31.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAGIS 2010 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA
PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PETROZZI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 132 DEL 17.1.2012
(Gara: CAGIS 2010 – ROMA NORD del 13.1.2013 – Campionato di II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva:
la Società CAGIS 2010 ha contestato la decisione, come riportata a mergine, assumendo che il
calciatore PETROZZI, a seguito della espulsione di un proprio compagno di squadra, si sarebbe
limitato ad avvicinare l’arbitro – toccandolo involontariamente – in conseguenza della rincorsa
dovuta alla notevole distanza che lo divideva dal direttore di gara.
Tale istanza è stata ribadita in sede di audizione della Società.
Dagli atti di gara risultra che effettivamente il PETROZZI è venuto a contatto con l’arbitro senza
alcuna conseguenza, per cui, stante quanto sopra, l’atto può essere configurato quale plateale
protesta.
Il comportamento del PETROZZI, dunque, può essere valutato quale gesto di insofferenza verso
l’arbitro, per la decisione da lui presa nei confronti di un compagno di squadra, per cui la sanzione
va leggermente ridimensionata.
Conseguentemente, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società CAGIS 2010 e, per l’effetto, di ridurre la squalifica
al calciatore PETROZZI FABIO a 3 gare.
La tassa reclamo va restituita.
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