COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL S. PIETRO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.5.2013 A CARICO DEL CALCIATORE SANTESE ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 121 DEL 3.1.2013 (Gara: CASTEL S. PIETRO ROMANO – FROSINONE 2000 del 22.12.2012 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL S. PIETRO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.5.2013 A CARICO DEL CALCIATORE SANTESE ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 121 DEL 3.1.2013 (Gara: CASTEL S. PIETRO ROMANO – FROSINONE 2000 del 22.12.2012 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società reclamante – che sebbene regolarmente convocata non è comparsa dinanzi a questa Commissione Disciplinare – a motivo del ricorso ha dedotto che il calciatore SANTESE ALESSANDRO giammai avrebbe colpito un avversario con un pugno, e neppure avrebbe mai tentato di colpire l’arbitro con un calcio; egli infatti, avrebbe soltanto partecipato al parapiglia con spintoni, che si era creato in campo tra i giocatori delle due squadre. Si è chiesto pertanto l’annullamento della sanzione, ovvero, in subordine, la riduzione della stessa. Esaminatii e valutati i fatti, così come descritti dettagliatamente nel referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, questa Commissione ritiene che, alla luce di quanto riferito dal Direttore di gara – il quale ha annotato di aver visto chiaramente il n. 9 SANTESE ALESSANDRO, mentre sferrava un pugno sul viso di un avversario – risulta comprovato il gesto di violenza compiuto dal giocatore, gesto di particolare gravità, che ha causato all’avversario “dolore e offuscamento”. Parimenti comprovato risulta inoltre il comportamento offensivo e minaccioso che, comunque, non ha determinato gravi conseguenze all’arbitro. Pertanto, questa Commissione ritiene tali atti censurabili ma tuttavia meritevoli di essere ricondotti entro limiti di minore entità. Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore SANTESE ALESSANDRO dal 30.5.2013 al 15.4.2013. La tassa reclamo va restituita.
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