COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOOTBALL RIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LAURENTINI MIRKO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 130 DEL 16.1.2013 (Gara: LA STORTA CALCIO – FOOTBALL RIANO del 13.1.13 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOOTBALL RIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LAURENTINI MIRKO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 130 DEL 16.1.2013 (Gara: LA STORTA CALCIO – FOOTBALL RIANO del 13.1.13 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società FOOTBALL RIANO, opponendosi alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale come a margine, ha connotato il comportamento del calciatore LAURENTINI come protezione di un proprio compagno di squadra, prima dell’espulsione e successivamente come protesta verso l’assistente che aveva segnalato all’arbitro l’episodio. La stessa Società chiede, pertanto, una riduzione della squalifica. Il contenuto degli atti ufficiali offre una versione dei fatti totalmente diversa: il LAURENTINI, espulso su segnalazione di un assistente per aver colpito con un calcio un avversario, reagiva offendendo e minacciando il predetto ufficiale di gara e teneva un comportamento intimidatorio verso lo stesso e gli avversari, durante l’intervallo e alla fine dell’incontro. Da quanto rappresentato, appaiono destituite di fondamento le doglianze della ricorrente, per cui questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società FOOTBALL RIANO e, quindi, conferma la decisione impugnata. La tassa viene incamerata.
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