COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLONNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA CASTELVERDE CALCIO – COLONNA DEL 12.1.2013 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI ROMA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 40 DEL 17.1.2013

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLONNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA CASTELVERDE CALCIO – COLONNA DEL 12.1.2013 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI ROMA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 40 DEL 17.1.2013 La Commissione Disicplinare Visto il reclamo in epigrafe; premesso che la Società COLONNA per contestare l’irregolarità dello svolgimento della gara, avrebbe dovuto, entro le 24 ore successive all’incontro, preannunciare reclamo ed entro i sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, trasmettere al Giudice Sportivo competente ed alla Società controparte i motivi del reclamo. Osservato pertanto che bene ha operato il Giudice di prime cure, omologando il risultato della gara, non avendo la Società ricorrente ottemperato secondo le procedure di cui sopra; Considerato che non è applicabile il contenuto dell’art. 29 comma 2 del C.G.S., tenuto conto della complessità dei controlli da effettuare in prima istanza da parte del Giudice Sportivo , in considerazione della mole delle gare da sottoporre a preventivi accertamenti per la regolarità degli incontri, questa Commissione DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo in argomento, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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