COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE ROMANI ROBERTO (ACSD GROUP) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 39 DEL 10.1.2013 (Gara: REAL TOR TRE TESTE – ACDS GROUP del 5.1.2013 – Campionato III Categoria Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 142 del 31.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE ROMANI ROBERTO (ACSD GROUP) AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 39 DEL 10.1.2013
(Gara: REAL TOR TRE TESTE – ACDS GROUP del 5.1.2013 – Campionato III Categoria
Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva:
il reclamante –sebbene regolarmente convocato, non è comparso dinanzi a questa Commissione –
riconosce di aver insultato l’arbitro al termine dell’incontro , alzando anche le braccia con gli
scarpini in mano, ma esclude di aver poi colpito lo stesso con forza sulla testa con gli scarpini;
prova ne sia infatti che il Direttore di gara non ha dovuto fare ricorso a cure mediche. L’interessato
ha quindi chiesto una riduzione della sanzione, ritenuta del tutto sproporzionata ed eccessiva,
rispetto all’entità dei fatti.
Nel rapporto di gara che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, l’arbitro
ha descritto in maniera dettagliata l’episodio in esame, annotando che, mentre si accingeva a
rientrare nel suo spogliatoio, il n. 3 della ACDS GROUP, ROMANI ROBERTO, da tergo lo aveva
colpito con forza dietro la testa con i tacchetti dello scarpino, e subito dopo, gli aveva rivolto, da
mezzo metro di distanza, pesanti insulti e minacce.
Comprovata la sussistenza del grave e violento gesto compiuto dal calciatore, questa
Commissione ritiene del tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo;
sanzione che sarebbe stata certamente molto più pesante, se tale riprovevole gesto, di significato
sprezzante, avesse cagionato al Direttore di gara, conseguenze fisiche significative.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del calciatore ROMANI ROBERTO
fino al 31.12.2014.
La tassa reclamo va incamerata.
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