COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 34 DEL 20.12.2012 (Gara: POLI – VIS ROMA NOVA del 8.12.12 – Campionato Jun. Prov. Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 142 del 31.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA
GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
ROMA CON C.U. N. 34 DEL 20.12.2012
(Gara: POLI – VIS ROMA NOVA del 8.12.12 – Campionato Jun. Prov. Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma, su accoglimento del reclamo della
Società VIS ROMA NUOVA ha inflitto alla oscietà POLI la perdita della gara, in quanto la stessa ha
utilizzato durante l’incontro 5 calciatori fuori quota, contravvenendo alle disposizioni di cui al
Comunicato Ufficiale n. 1 del 6.7.2012 di questo Comitato, che consentono l’impiego di un
massimo di 4 atleti nati antecedentemente al 1994.
Tale circostanza si è verificata all’atto della sostituzione del calciatore n. 9 INASSI GROGORIO
(classe 1997) con il Compagno di squadra n.15 MARINO MARCO (cl. 1993)
La Società POLI si è opposta alla decisione del primo Giudice asserendo che all’undicesimo del
secondo tempo è stato sostituito il calciatore SERNICOLI FEDERICO (cl. 1997) con il compagno
n. 13 TOLU GIANMARCO (cl. 1994), per cui era rispettato il numero massimo di 4 calcaitori
fuoriquota partecipanti alla gara.
La reclamante chiede quindi la revoca del provvedimento della perdita della gara.
Dalla lettura degli atti ufficiali, è risultata una situazione nettamente diversa da quanto dedotto dalla
ricorrente:
come citato in premessa, all’undicesimo del secondo tempo veniva effettuata la sostituzione tr il n.
9 INASSI (cl. 1997) e il n. 15 MARINO MARCO (cl. 1993) mentre il SERNICOLI era già stato
sostituito al sesto minuto della ripresa.
E’ stato, comunque, sentito l’arbitro, il quale ha confermato l’avvenuta sostituzione dell’INASSI con
il MARINO ed ha aggiunto un particolare significativo: la circostanza di aver ripreso verbalmente il
MARINO per un fallo da lui commesso, alcuni minuti dopo la sua entrata sul terreno di gioco.
Da quanto sopra rappresentato, emerge chiaramente l’infondatezza delle lamentele della
ricorrrente , per cui questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società POLI e, per l’effetto, di confermare la decisione
impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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