COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANDREA DORIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA E L’AMMENDA DI € 150 (I RINUNCIA) ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 33 DEL 9.1.2013 – Campionato calcio a 5 Serie D Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANDREA DORIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA E L’AMMENDA DI € 150 (I RINUNCIA) ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 33 DEL 9.1.2013 – Campionato calcio a 5 Serie D Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe avanzato dalla Società in titolo, con cui contesta la decisione assunta dal Giudice di primo grado; osservato che la ricorrente pone all’attenzione di questa Commissione che, con il C.U. n. 21 del 27.11.2012, l’orario di inizio dell’incontro con la Società A.S.D. REAL SAXA RUBRA del 1°.12.2012, veniva fissata per le ore 17.00; che con il successivo C.U. del 23.11.2012, l’orario di inizio gara veniva modificato e fissato per le ore15.00; che, con comunicazione scritta del 9.11.2012, la Società ricorrente chiedeva la revoca della modifica dell’orario di inizio dell’incontro, stante l’impossibilità di potervi prendere parte nell’orario stabilito nel C.U. n. 23.11.2012, per motivi tecnico-organizzativi. Questa Commissione, in considerazione di come si sono svolti i fatti e, tenuto conto che le variazioni di orario dell’incontro, così come sopra evidenziato, hanno determinato un evidente disguido organizzativo, in quanto l’Organo preposto, non avendo dato seguito alla richiesta avanzata dalla ricorrente di ripristino dell’orario, fissato inizialmente per le ore 17.00 del giorno 1°.12.2012, ha determinato uno stato di incertezza sull’effettivo orario in cui avrebbe dovuto cominciare la gara oggetto del presente ricorso; tenuto altresì presente che per i casi di variazione di orario di gara, le Società interessate devono essere preventivamente informate; considerato che nel caso in esame, come già detto, per un evidente disguido organizzativo, ciò non è avvenuto, questo Organo Giudicante DELIBERA Di accogliere il ricorso presentato dalla Società ANDREA DORIA revocando il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma con C.U. n. 33 del 9.1.2013, ordinando pertanto la ripetizione dell’incontro indicato in oggetto. La tassa reclamo va restituita.
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