COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE BIANCHI FLAVIO (TESS. FUTSAL DARMA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2013 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.N. 52C5 DEL 2.1.2013 (Gara: FUTSAL DARMA – FUTSAL GUIDONIA 93 del 22.12.2012 – Campionato Calcio a 5 C2)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 142 del 31.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE BIANCHI FLAVIO (TESS. FUTSAL DARMA) AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2013 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.N. 52C5 DEL 2.1.2013
(Gara: FUTSAL DARMA – FUTSAL GUIDONIA 93 del 22.12.2012 – Campionato Calcio a 5 C2)
La Commissione Disciplinare
Ascoltato, in sede di audiziome, il BIANCHI, il quale oltre a confermare quanto già espresso nel
reclamo proposto, ha tenuto a precisare, con particolare fermezza che non sono da attribuire a lui
le espressioni blasfeme, che sono state invece rivolte all’arbitro da un suo compagno di squadra,
espulso proprio per tale comportamento.
Precisa, altresì, il calciatore che, al di là delle frasi ingiuriose al Direttore di gara, non ha assunto
alcun atteggiamento invasivo nei confronti dell’arbitro, e di non aver sputato nella sua direzione
bensì per terra, in segno di disprezzo, una volta che si è allontanato dal punto in cui è avvenuto
l’incresioso episodio.
Aggiunge altresì che nella circostanza è stato per un pario di minuti vicino all’arbitro e che,
pertanto, se avesse avuto intenzioni violente, le avrebbe potute tranquillamente mettere in atto.
Alla luce di tali chiarimenti, chiede il ricorrente una rivisitazione del provvedimento disciplinare.
In effetti, dalla dovumentazione in atti, questa Commissione si è resa conto che alcune
argomentazioni possono essere prese in considerazione, in quanto il tentativo di spintonamento
all’arbitro, non concretizzatosi per l’intervento dei compagni di squadra, e lo sputo lanciato dal
calciatore che si trovava nella vicinanza dell’arbitro, si può considerare, in effetti, come gesto
certamente deprecabile, ma non intenzionale per colpire la figura del direttore di gara.
Detto tutto ciò, questo Organo Giudicante ritiene che, pur deprecando il comportamento del
Bianchi, la sanzione inflittagli possa essere ridimensionata e ricondotta entro limiti di minore
gravità.
Pertanto, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo in argomento, riducendo la squalifica del calciatore BIANCHI
FLAVIO (tess. FUTSAL DARMA) al 31.3.2013.
La tassa reclamo va restituita.
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