COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società AC BRESSANA ASD Camp. Juniores Reg. Gir. D gara del 9-1-2013 tra AC Bressana ASD / Centro Schuster C.U. n. 39 del CRL datato 17-01-2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 31.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società AC BRESSANA ASD Camp. Juniores Reg. Gir. D
gara del 9-1-2013 tra AC Bressana ASD / Centro Schuster
C.U. n. 39 del CRL datato 17-01-2013
La società AC BRESSANA ASD ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato sino al 13.3.2013 l'allenatore, RICCI Gabriele, lamentando che la squalifica è eccessiva in relazione al comportamento dallo stesso tenuto al termine della gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che l'allenatore, RICCI Gabriele, al termine della gara ha spinto un calciatore della squadra avversaria con le mani appoggiate sul volto e sul petto, insultandolo.
Tale comportamento giustifica ampiamente la squalifica allo stesso comminata dal GS che merita di essere pertanto confermata
Tutto quanto premesso,
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.
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