COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD CENTRO SCHUSTER Camp. Juniores Reg. Gir. D gara del 9-1-2013 tra AC Bressana ASD / Centro Schuster C.U. n. 39 del CRL datato 17-01-2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 31.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società ASD CENTRO SCHUSTER Camp. Juniores Reg. Gir. D
gara del 9-1-2013 tra AC Bressana ASD / Centro Schuster
C.U. n. 39 del CRL datato 17-01-2013
La società ASD CENTRO SCHUSTER ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore, TERZI Giuseppe, per cinque gare, lamentando che lo stesso si è semplicemente difeso per di fronte ad un attacco fisico da parte dell'allenatore della squadra avversaria.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : il reclamo merita di essere parzialmente accolto in quanto la squalifica comminata al calciatore, TERZI Giuseppe, dal GS è eccessiva rispetto alla gravità del comportamento di reazione tenuto dallo stesso nei confronti dell'allenatore della squadra che lo aveva insultato e spintonato.
Tutto quanto premesso, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica comminata al calciatore TERZI Giuseppe a tre gare e dispone la restituzione della relativa tassa se effettivamente versata.
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